REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2009, n. 343

Legge regionale n. 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure
urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al
reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro
pubblici», ed in particolare l’art. 22, il quale prevede nei casi di
fine lavoro il riconoscimento di una somma, liquidata in un’unica
soluzione, di entita’ non superiore al 30 per cento del reddito
percepito nell’anno precedente ai collaboratori a progetto di cui
all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via
esclusiva alla gestione separata presso I’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli-Venezia
Giulia di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con
esclusione dei soggetti individuati dall’art. 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), i quali soddisfino i requisiti reddituali e
contributivi fissati dal medesimo art. 22;
Visti, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 22, secondo
cui l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire le
risorse disponibili per l’erogazione del trattamento di cui sopra
all’INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti,
eroga il trattamento fino all’esaurimento delle risorse disponibili,
e il comma 7, in base al quale con regolamento regionale sono
determinati le modalita’ di richiesta, i criteri e le modalita’ di
concessione del trattamento medesimo;
Ritenuto pertanto di dare attuazione alla previsione
dell’articolo 22, comma 7, della legge regionale n. 11/2009;
Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui
all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante
«Norme regionali per I’occupazione, la tutela e la qualita’ del
lavoro», che nella seduta del 16 settembre 2009 ha esaminato lo
schema di regolamento all’uopo predisposto esprimendo sul medesimo
parere favorevole;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n.
2726, con la quale e’ stato approvato il «Regolamento per il
riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai
collaboratori a progetto, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale
4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici»;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
«Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al
reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell’art. 22 della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo
allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *