Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 agosto 2006 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame di B.M. per difetto di specificità dei motivi avverso la sentenza del Tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a suo favore nei confronti della s.r.l. Caseificio Pezzana per esser l’originario debito di questa stato estinto avendogli girato per l’incasso i pagamenti per i prodotti venduti, in esecuzione della transazione del 17 luglio 1999, di cui non era stata chiesta la risoluzione per inadempimento, e che non era stata novata da accordi posteriori.

Ricorre per cassazione B.M. cui resiste la s.r.l.

Caseificio Pezzana che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" che conclude con il seguente quesito di i diritto: "La Suprema Corte dovrà valutare l’errata o comunque falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., da parte della Corte di appello di Torino, nella redazione della sentenza impugnata, avendo infatti B.M. nel proprio atto di appello enunciato in modo rigoroso e specifico le doglianze che intendeva muovere alla sentenza pronunciata dal giudice del primo grado, con l’ indicazione specifica dei relativi motivi".

Il motivo è inammissibile poichè l’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, esige che il quesito svolga la funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte mediante espressioni atte ad evidenziarla, dovendosi escludere che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata alla lettura di questo e non rivelata direttamente dal quesito. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un "quid" che non può coincidere con essa, ma deve esser formulato in modo da contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; la chiara sintesi logico-giuridica della violazione commessa sì che dalla sua lettura emerga l’errore che il giudice ha compiutole la diversa regula iuris di cui si chiede l’applicazione.

Il quesito innanzi trascritto è invece generico e privo di tali indicazioni, e perciò è inammissibile.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione perchè la giurisprudenza di legittimità sulle caratteristiche indefettibili del quesito si è formata successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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