Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15668 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 21/04/010 – provvedendo sull’incidente di esecuzione proposto da C.M.T., al fine di ottenere la sospensione dell’ordine di demolizione disposto con sentenza dalla medesima Corte di Appello in data 03/03/98, divenuto definitiva il 23/10/98 – respingeva l’incidente di esecuzione.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare la ricorrente esponeva che – in relazione alla richiesta di condono ex D.L. n. 269 del 2003 – il Comune di Barcellona P.G. con determinazione del 03/03/010, aveva fissato gli importi definitivi della relativa oblazione. Essendo intervenuto il pagamento di dette somme, andava sospeso l’ordine di demolizione del manufatto, in attesa del prossimo rilascio della concessione in sanatoria.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta, in data 29/07/010, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte di Appello di Messina con sentenza emessa in data 03/03/98, irrevocabile il 23/10/98, aveva affermato la responsabilità penale di C.M.T. per violazioni edilizie (come contestate in atti), disponendo, altresì, la demolizione delle opere abusive.

C.M.T., essendo stata emessa l’ingiunzione alla demolizione, chiedeva – nelle forme dell’incidente di esecuzione, ex art. 666 e segg. c.p.p. – la sospensione di detta ingiunzione.

La Corte di Appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 21/04/010, respingeva l’incidente di esecuzione.

La C. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che la Corte Territoriale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte di Appello di Messina (in ordine ai tre assunti difensivi su cui si fondava la richiesta di sospensione) ha evidenziato:

1. che – quanto alla domanda di condono ex L. n. 724 del 1994 – il manufatto de quo non era stato ultimato entro il termine prescritto dalla citata normativa, con conseguente esclusione di detto condono.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, peraltro, con provvedimento n. 01/99, in data 15/02/1999, aveva respinto la domanda de qua;

2. che – quanto alla richiesta di sanatoria, L. n. 47 del 1985, ex art. 13, (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36) – era ampiamente decorso il termine di gg. 60 per la definizione del procedimento amministrativo, con conseguente rigetto della relativa richiesta;

3. che – quanto alla domanda di sanatoria, ex D.L. n. 269 del 2003 – la C. non aveva provveduto a pagare per intero le somme calcolate dalla stessa a titolo di oblazione e di oneri accessori;

4. che, comunque – a fronte di una domanda presentata il 24/04/04 – il Comune di Barcellona P.G. non aveva concesso alcuna sanatoria, ex D.L. n. 269 del 2003.

Trattasi di valutazioni immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 31, comma 9 non censurabili in sede di legittimità.

Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche sia perchè prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di esecuzione, già valutato esaustivamente dal giudice dell’esecuzione; sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato in sede di incidente di esecuzione.

In ordine alla documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente nella odierna data del 16/03/010, si rileva che la stessa è inammissibile perchè presentata tardivamente. Trattasi peraltro e prevalentemente di documentazione inerente a questioni di fatto, da valutare in sede di esecuzione.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.M.T., con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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