T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3330 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che il diniego di visto di ingresso impugnato risulta motivato come segue: "Le comunichiamo che la sua domanda di visto di reingresso è stata respinta in quanto non risulta titolare di un valido titolo di soggiorno in Italia", mentre la ricorrente oppone in ricorso che è titolare dal 1993 della Carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi familiari ed ha vissuto e lavorato in Italia fino al 2009, quando, in occasione di un viaggio in Marocco il marito le sottraeva tutti i documenti di identità, compresa la carta di soggiorno, al fine di non permetterle di rientrare in Italia, dove vivono e studiano i suoi figli;

RILEVATO che la ricorrente avverso tale provvedimento oppone:

1. eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta; in sostanza l’interessata lamenta che non ricorrono i presupposti per il provvedimento impugnato, dal momento che l’art. 8 del d.P.R. n. 394 del 1999, nel caso di uscita dal territorio dello Stato, consente allo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto di richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia di smarrimento ed il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno, mentre nel caso in specie non si comprende per quale motivo la Questura di Lucca possa avere espresso parere negativo al rientro posto che l’interessata è titolare di una carta di soggiorno in Italia a tempo indeterminato;

2. difetto di motivazione; il diniego oppostole non poggia su concreti elementi atti a fondare la decisione di rifiuto;

AVUTO riguardo alla eseguita istruttoria dalla quale risulta che, convocata la ricorrente presso il Consolato Generale d’Italia in Casablanca, ella dichiarava di essere in Marocco da più di 12 mesi, come si evince anche dal nuovo passaporto emesso a Settat in data 8 aprile 2009 e dichiarava altresì di non avere mai lavorato in Italia; e dalla quale risulta altresì che la Questura di Lucca (nota della Questura senza data in risposta alla email del MAE del 6 maggio 2010) ha spiegato che la ricorrente non può più usufruire del titolo di soggiorno per motivi familiari, avendo il detto Ufficio revocato il relativo titolo al coniuge della ricorrente che provvedeva al mantenimento del nucleo familiare;

RILEVATO che pertanto le proposte doglianze di carenza di istruttoria e di difetto di motivazione appaiono smentite in fatto e non possono essere condivise, fermo restando che, qualora ne ricorrano i requisiti, la ricorrente potrà chiedere eventualmente visti per ricongiungimento con i familiari ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 394/1999;

CONSIDERATO che il provvedimento di diniego impugnato va trovato esente dalle dedotte censure e che di conseguenza il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Lahmidi Zohra al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio a favore dell’Amministrazione degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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