Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15443 Inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 marzo 2004 la Corte di appello di Roma rigettava l’ appello di G.S. e L.R.I. nei confronti di P.L.A. che aveva accolto la domanda di costei di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori, e respinto la loro domanda riconvenzionale di restituzione dell’eccedenza del canone pagato, condannandoli a pagare L. un milione, sulle seguenti considerazioni: 1) la natura condominiale del vano sottoscala affittato dalla P. non ne escludeva il possesso non essendo necessaria per la locazione la proprietà del bene; 2) la natura condominiale del vano, che risultava dalla compravendita dell’appartamento da parte dei coniugi G. – L.R. antecedente alla locazione, non comportava la rideterminazione del canone, mentre la pertinenzialità di esso alla proprietà dei conduttori era indimostrata.

Ricorrono per cassazione G.S. e L.R.I. cui resiste P.L.A..
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo deducono: "Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1117 c.c.". 1.1- Con il secondo motivo deducono: "Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva riconoscersi la proprietà comune condominiale del vano sottoscala oggetto della locazione e la conseguente nullità del contratto". 1.2- Con il terzo motivo lamentano: "Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del secondo motivo di appello con il quale si chiedeva la rideterminazione del canone locativo e la condanna della locataria alla restituzione delle somme maggiori corrisposte".

A norma dell’art. 1117, le scale, i pianerottoli, le aree sono parti comuni dell’ edificio sì che la P. non poteva chiudere una superficie di pianerottolo sottostante le scale condominiali e utilizzarla in via esclusiva o locarla a terzi.

Il motivo è infondato.

Per principio maggioritario di questa Corte il rapporto che nasce dal contratto di locazione e, che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario (Cass. 4764/2005, 8411/2006, 9493/2007).

A questo principio si è attenuta la Corte di merito e perciò le doglianze sono infondate.

2,- Con il quarto motivo deducono: "Violazione degli artt. 132 e 133 c.p.c., nullità della sentenza". 2.1- con il quinto motivo lamentano: "Violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost." perchè la sentenza impugnata è priva della parte motiva.

Le censure sono superate dalla ricezione della sentenza impugnata nella sua integralità a seguito della richiesta di questa Corte alla cancelleria della Corte di merito, come comunicato alle parti con ordinanza loro notificata il 5 ottobre 2010, mentre l’avviso di udienza è stato notificato il 15 novembre 2010.

Concludendo il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.300,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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