Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15667 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 25/03/010 – provvedendo, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 3^, in data 28/10/09, sulla richiesta avanzata dalla difesa di R.G. ed avente per oggetto il provvedimento di revoca del verbale redatto dalla Polizia Municipale di (OMISSIS), con il quale veniva annullato il precedente verbale di dissequestro e, conseguentemente, veniva disposta la restituzione dell’immobile al Comune di (OMISSIS), anzichè all’istante R.G. – respingeva l’incidente di esecuzione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che erano illegittimi i provvedimenti della Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS), con i quali si annullava il precedente verbale del (OMISSIS) (con cui era stata disposta la restituzione dell’immobile a R.G.) e contestualmente si affidava l’immobile al Sindaco del Comune di (OMISSIS), quale avente diritto, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31;

2. che l’ordine di demolizione de quo era stato emesso dal Comune di (OMISSIS), D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 27 con conseguente esclusione dell’acquisizione del manufatto al patrimonio di detto Comune.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta, in data 12/07/010, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il PM presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento in data 16/03/07, disponeva la revoca del sequestro giudiziario eseguito il (OMISSIS) e relativo ad un manufatto abusivo sito in (OMISSIS), realizzato da R.G., nei cui confronti veniva avanzata richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione.

La PG incaricata del dissequestro, in data (OMISSIS), procedeva alla restituzione del manufatto a R.G., quale proprietario dell’area ove era stato costruito il manufatto de quo.

Successivamente la PG – accertata l’inottemperanza di R. G. all’ingiunzione a demolire emessa dal Comune di (OMISSIS) – con nuovo verbale in data (OMISSIS) annullava il precedente provvedimento del 31/03/07 (con cui era stato restituito il manufatto); indi, con provvedimento in data 16/11/07, affidava il manufatto al Sindaco del Comune di (OMISSIS): il tutto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 31.

Con istanza presentata in data 27/05/08 la difesa di R.G. chiedeva la revoca del citato provvedimento del (OMISSIS) (ossia quello di annullamento del precedente dissequestro del (OMISSIS)).

Il Gip con ordinanza notificata il 16/06/08, dichiarava inammissibile l’istanza di R.G.i che proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza in data 28/10/09, qualificava l’istanza presentata il 27/05/08 da R.G., quale opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4 e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

Il Gip del predetto Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 25/03/010, rigettava l’incidente di esecuzione avanzato da R.G., che proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva in via preliminare che il provvedimento della PG di (OMISSIS) in data (OMISSIS), con il quale si annullava il precedente verbale di restituzione del (OMISSIS) del manufatto abusivo a favore di R.G. non costituiva – diversamente da quanto affermato dal Gip – una mera modalità di esecuzione del provvedimento del PM in data 16/03/07 (con cui si disponeva la revoca del sequestro giudiziario eseguito il (OMISSIS)). Detto provvedimento del (OMISSIS) costituiva nella sostanza un atto di reviviscenza del sequestro giudiziario del (OMISSIS) inerente al manufatto abusivo de quo, il tutto al fine di consentire la restituzione dell’immobile al Sindaco di (OMISSIS). Trattasi di provvedimento – quello in data (OMISSIS) – viziato da nullità assoluta perchè non previsto dalla disciplina di cui agli artt. 262 e 263 c.p.p.. Tanto affermato sul verbale del (OMISSIS), va subito osservato e rilevato che detta nullità, comunque, non è rilevante ai fini della legittimazione di R.G. a richiedere la restituzione del manufatto. Invero – stante l’acquisizione al patrimonio del Comune di (OMISSIS) dell’immobile abusivo, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 3 come accertato e congruamente motivato dal giudice dell’esecuzione – consegue che R.G. non è legittimato a chiedere la restituzione del manufatto in ordine al quale non ha valido titolo per il possesso e/o la detenzione dello stesso.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da R.G., con condanna del medesimo pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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