T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3329 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

ATTESO che con esso la ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Ciampino le ha ingiunto la demolizione de "la chiusura di un balcone realizzata con una struttura di alluminio e vetri, delle dimensioni di mq. 12,50 circa. L’opera è resa comunicante con il piano sottostante mediante scala in legno" in assenza di titolo abilitativo;

AVUTO riguardo alle censure proposte:

1. eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto ed erroneità della motivazione. La ricorrente lamenta che il provvedimento pretenderebbe un titolo abilitativo per la realizzazione della detta veranda, laddove il suo impatto sotto il profilo urbanistico è minimo; sostiene poi che non è stata individuata precisamente l’area oggetto della demolizione;

2. eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria. L’interessata sostiene, altresì che la copertura di un balcone con strutture precarie e removibili resasi necessaria per ridurre l’esposizione dell’immobile dalle intemperie, non risulta avere le caratteristiche di una costruzione né costituisce intervento modificativo del territorio, sicchè non abbisognava di permesso a costruire secondo le definizioni degli interventi datene dall’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001;

3. eccesso di potere per erroneità dei presupposti, non necessità del provvedimento concessorio. Riallacciandosi alla censura precedente l’interessata poi solleva che la veranda in questione avrebbe natura pertinenziale, non valutabile in termini di cubatura e comunque dotata di un volume minimo, oltre tutto sprovvista di una propria individualità e non necessitante di alcun titolo abilitativo;

CONSIDERATO che la censura principalmente proposta e che cioè la veranda realizzata sul balcone della abitazione della ricorrente non abbisognasse di titolo abilitativo, in quanto non è valutabile in termini di cubatura e presenta comunque una minima volumetria, non appare condivisibile, dal momento che proprio ai sensi degli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 non è consentito di ritenere che le realizzazioni che modifichino la sagoma, la volumetria, come è quella in atto realizzata presso l’abitazione della ricorrente, o l’altezza delle costruzioni, possano andare esenti da idoneo titolo abilitativo;

CONSIDERATO, inoltre che non può concordarsi sull’aspetto della doglianza, con la quale parte ricorrente fa valere la natura pertinenziale della detta veranda sopra indicata nel provvedimento impugnato e delle dimensioni di mq. 12,50, avendo riguardo alla costante giurisprudenza amministrativa in materia, la quale sottolinea che "Il concetto di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26788), laddove nel caso in esame risulta una modificazione della sagoma oltre che della volumetria dell’immobile cui la detta veranda afferisce;

RITENUTO, pertanto, che il provvedimento impugnato vada trovato scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso;

RITENUTO che quanto alle spese esse seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente G.I. al pagamento di Euro 1.000,00 a favore del Comune di Ciampino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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