Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15706 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 30.6.2008 la Corte di Appello di Bari respingeva l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 748/05 del 29.6.2005 proposta da C.G., condannando l’istante al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale ultima statuizione proponeva ricorso per cassazione il C. deducendone l’erroneità, in quanto la natura amministrativa del procedimento avrebbe escluso la stessa astratta possibilità di disporre la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il rilievo è corretto alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha reiteratamente affermato l’inammissibilità della pronuncia sulle spese processuali nel caso di richiesta di correzione di errore materiale, trattandosi di procedimento non contenzioso (C. 09/10203, C. 02/9438, C. 83/591).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va cassata, con riferimento alla statuizione relativa alle spese processuali.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata nei termini indicati in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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