Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15656 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 24/05/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 05/03/09 – appellata da A.D. e I.L., imputati del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, (come ritenuto in atti, con la recidiva semplice per I.L.) e condannati alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, ciascuno – assolveva predetti A. e I. dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, limitatamente alle operazioni inesistenti fatturate dalla ditta P.C. Compleit di Filingeri Fabiola;

confermava nel resto, riducendo per entrambi la pena ad un anno di reclusione (pena sospesa e non menzione per l’ A.; pena interamente condonata per I.L.).

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che nella fattispecie non sussistevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 sia perchè trattavasi di operazioni effettivamente eseguite e non fittizie; sia perchè mancava il dolo specifico richiesto dalla normativa in esame; ossia l’intento di evadere le imposte;

2. che, comunque, l’ammontare degli eventuali elementi passivi fittizi era inferiore ad Euro 150.000, per cui andava applicata l’attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 2.

Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte Territoriale, mediante un esame esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che A.D. e I.L., quali rappresentanti legali della ditta "Cometa di Alestra Domenico snc", con sede in (OMISSIS) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di n. 15 fatture emesse per operazioni inesistenti dalla ditta PC Broker di Barraco Anna Maria (con sede in (OMISSIS)) indicavano nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2002 (Modello Unico 2003) passività fittizie pari ad Euro 617.008,33, con IVA evasa pari ad Euro 123.401,67, il tutto come analiticamente individuato ed indicato in atti.

All’uopo si è evidenziato che la citata ditta PC Broker di Barraco Anna Maria era un’impresa fittizia, che non svolgeva di fatto alcuna attività economica/commerciale. Detta ditta costituiva soltanto un soggetto di comodo che simulava acquisto di prodotti informatici da ditte operanti all’estero – ossia nel territorio di Stati facenti parte della Comunità Europea – al fine di consentire alla predetta "Cometa di Alestra Domenico snc", che era il reale ed unico acquirente dei prodotti in questione, di evadere l’IVA con conseguente profitto economico.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Ad abundantiam si osserva che le ulteriori censure sollevate sia circa la non fittizietà degli elementi passivi esposti nella dichiarazione dei redditi 2003 sia circa l’ammontare complessivo degli elementi fittizi ai fini dell’invocata attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, sono generiche e comunque ultronee ed infondata perchè attinenti ad elementi fattuali già accertati con riferimento alle operazioni inesistenti indicate nelle fatture acquisite agli atti.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da A.D. e I.L., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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