T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3328 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione di Colleferro in data 7 dicembre 2010 e depositato il successivo 20 dicembre 2010, parte ricorrente espone di essere proprietario di una porzione di un immobile situato in quel Comune alla Via Valle Macerina n. 44/48, immobile che si compone di un volume di tre piani appartenente, in quota parte, a lui medesimo ed ai signori T.C. ed A.; e di un altro volume originariamente di pari consistenza sempre su tre livelli, attualmente modificato a seguito di nuove opere di proprietà in quota parte dei signori T. A., R., M. ed A., volumi uniti da un corpo di scala di proprietà condominiale.

Egli espone ancora che nel corso degli anni, a causa di problemi di muffe e infiltrazioni nelle unità immobiliari degli ultimi due piani, incaricato ed autorizzato dal Condominio, dava luogo ad interventi di modifiche del tetto e conseguente posa in opera del soffitto/pavimento del nuovo sottotetto.

Tali opere davano la scaturigine anche ad una serie di provvedimenti giurisdizionali quali la sentenza n. 19011/2008 del 26 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008 con la quale il Tribunale Penale di Velletri ha processato ed assolto l’interessato dai reati ascrittigli (art. 44 lett. b), art. 62, commi 2, 3 e 4, art. 71, art. 72, art. 83, art. 95 del d.P.R. n. 380/2001) quali conseguenza di altri precedenti accertamenti amministrativi aventi ad oggetto la medesima esecuzione delle opere. Infatti egli espone che nel corso delle dette opere, al fine di provvedere all’eliminazione delle problematiche riscontrate dal Condominio, si riteneva opportuno chiedere, in fasi successive autorizzazioni per le opportune modifiche al tetto e conseguente posa del soffitto/pavimento del nuovo sottotetto.

L’esito di dette autorizzazioni e lavori comportava che mentre "il tetto del volume che vede, nella zona sottotetto, l’unità immobiliare del Sig. T. A. è stato portato a termine con l’innalzamento del tetto medesimo ad una quota massima di mt. 13,15", per la parte di sua pertinenza l’unità immobiliare incontrava una sospensione nella realizzazione col provvedimento impugnato, laddove le sue opere sono conseguenza di quelle in corso nell’altro immobile adiacente e separato dalla scala.

Avverso l’ingiunzione a demolire l’interessato lamenta l’impossibilità di demolire il tetto perché i beni sono di proprietà del Condominio, sicché egli non doveva essere il destinatario dell’atto ed, altresì, la impossibilità di demolirlo senza demolire pure il vano sottotetto, che non è espressamente indicato nell’atto impugnato.

Conclude, chiedendo la sospensione dell’atto impugnato e l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2011 è stata disposta un’istruttoria, eseguita la quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla odierna del 14 aprile 2011, avvisatene sul punto le parti.
Motivi della decisione

1.Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione motivata con riferimento al verbale di sopralluogo dei vigili urbani di Colleferro, tenutosi in data 26 febbraio 2010 e con la notazione che i lavori in corso al tetto di un immobile in quella città risultano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune oltre che con quanto assentito con il permesso a costruire n. 67 del 15 luglio 2003 rilasciato per il rifacimento del tetto del detto fabbricato al ricorrente ed al sig. T. A..

2. I motivi di ricorso sostanzialmente pongono in evidenza la illegittimità della predetta ordinanza in quanto non individua correttamente il responsabile dell’abuso che non sarebbe il ricorrente, ma il Condominio cui appartiene l’intero immobile dove si sta ristrutturando la copertura ed in quanto non è possibile procedere alla detta demolizione senza incidere anche sul piano sottotetto alla cui protezione era destinato il rifacimento del tetto. Solleva il ricorrente che l’innalzamento del tetto sarebbe stato effettuato per uniformità con quanto già realizzato sul fabbricato vicino dal predetto Sig. T., fabbricato separato solo da una scala esterna, per come assentito dallo stesso Comune.

3. L’istruttoria consente di respingere le prospettazioni di parte ricorrente, oltre tutto affidate esclusivamente alla contestazione di elementi di fatto, quali la preesistenza di analogo rifacimento del tetto sul fabbricato vicino e le difficoltà di demolizione.

Il Comune di Colleferro, infatti, in ordine alle principali argomentazioni proposte dal ricorrente ha rappresentato che, come peraltro recato dal provvedimento con motivazione non contestata dal ricorrente:

" – l’art. 29 del regolamento edilizio comunale integrato e modificato da ultimo il 22 settembre 2009 stabilisce che: " I vani sotto le falde di tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti i metri 2,00, i lucernai di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali…";

– al vicino T. A. ed allo stesso ricorrente, a seguito di sopralluogo del comando di Polizia Locale in data 21 ottobre 2005, venivano contestati lavori in contrasto con la detta disposizione;

" il detto vicino presentava per i lavori inerenti la sua porzione di sottotetto, richiesta intesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria prot. 26604 del 24 ottobre 2005 a seguito della quale veniva rilasciato permesso n. 117 del 24 novembre 2005 con allegati elaborati grafici che prevedono un’altezza alla gronda m. 1,05 ed al colmo pari a m. 2,74 con controsoffitto di m 2,20 e quindi nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale in quanto l’altezza media non eccede i metri 2,00 (m. 1,05 + m. 2,74)/2 = m. 1,895."

Nel progetto assentito a favore del ricorrente erano previste:

"Quote interne:

a) imposta (gronda) misura rilevata nel punto interno a ridosso dei pilastri perimetrali dal piano di calpestio all’intradosso della trave di copertura m. 0,66;

b) colmo, da piano di calpestio all’intradosso della trave di copertura m 2,68;

Quote esterne:

a) imposta (gronda) misura rilevata nel punto interno a ridosso dei pilastri perimetrali dal piano di calpestio all’estradosso del piano di copertura m. 0,99 con uno spessore del solaio di copertura compreso il manto di tegole di m. 0,33 circa;

b) colmo, al piano di calpestio all’estradosso del piano di copertura m. 3,01 con uno spessore del solaio di copertura compreso il manto di tegole di m. 0,33 circa.

Ed invece il ricorrente ha realizzato:

"Quote interne:

a)…altezza alla gronda m.2,00;

b)…altezza al colmo m. 3,58;

Quote esterne:

a)…altezza alla gronda m. 2,30;

b)…altezza al colmo m. 3,92."

Risultano di tutta evidenza le rilevate difformità da quanto previsto dal REC, essendo le quote medie risultanti da quelle sopra descritte tutte superiori a m. 2,00 e la difformità rispetto anche alla concessione rilasciata al ricorrente, con la conseguenza che va respinta la principale doglianza dedotta, affidata sostanzialmente a motivi di fatto non sussistenti.

Ma non può essere condivisa neppure l’altra prospettazione, inerente alla circostanza che la proprietà del locale sottotetto e del tetto sarebbe del Condominio al cui immobile essi afferiscono. L’ingiunzione in atto gravata è, infatti, rivolta al ricorrente nella sua qualità di "proprietario esecutore dei lavori" e del tutto correttamente il Comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione del manufatto in tali qualità, poiché ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 il dirigente o il responsabile dell’ufficio ingiungono "al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione,", con la conseguenza che, anche se il ricorrente, come sostiene, non fosse il proprietario del bene, comunque sarebbe responsabile dell’abuso, per come emerge anche dalla effettuata istruttoria.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va, pertanto, respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente O.L. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore della resistente Amministrazione comunale di Colleferro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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