Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 22/03/010, dichiarava V.N., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1 e lo condannava alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, trattandosi di scarico occasionale delle acque reflue provenienti dal laboratorio medico di cui V.N. era titolare;

2. che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. La sentenza, peraltro, si fondava su una relazione attribuita al V., nonostante che non fosse sottoscritta dallo stesso.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Brescia ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il Tribunale, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che V. N. – quale medico titolare di una struttura sanitaria privata, nella quale esercitava l’attività di medicina estetica e di chirurgia plastica – provvedeva, nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti, allo scarico dei materiali biologici (ossia i grassi) derivanti dagli interventi di liposuzione; il tutto attraverso le condotte collegate al lavello sito nel bagno della struttura sanitaria; condotte confluenti nel torrente (OMISSIS).

Detto scarico veniva effettuato senza che il V. fosse munito della autorizzazione accessoria per lo scarico delle acque reflue industriali; autorizzazione di competenza della Provincia di Brescia.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 252 del 2006, art. 137, comma 1, (già D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1) come contestato in atti e ritenuto in sentenza.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche perchè prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutato esaustivamente dal Tribunale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Ad abundantiam si rileva – quanto alla eccezione relativa alla relazione attribuita al ricorrente V.N. – che la stessa è infondata.

Invero la predetta relazione, quantunque non sottoscritta da V.N., costituiva un documento certamente riconducibile all’imputato, poichè trasmesso dallo stesso, in data (OMISSIS), alla ASL di (OMISSIS); il tutto in relazione al sopralluogo effettuato dalla ASL il (OMISSIS) presso lo studio del V. medesimo.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da V.N., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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