T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3327 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Grottaferrata in data 30 novembre 2010 e depositato il successivo 29 dicembre, gli interessati espongono di essere comproprietari di un terreno nel Comune di Grottaferrata sul quale insistevano due manufatti uno di mq. 31,92 avente destinazione ad uso residenziale ed uno di mq. 73,10 avente destinazione a magazzino.

Per il manufatto adibito ad uso residenziale i ricorrenti hanno chiesto il condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 pagando la relativa oblazione e le imposte e cedendolo pure in godimento a terzi ad uso abitativo sin dagli anni novanta.

Tale manufatto di recente è stato ristrutturato anche con opere di ampliamento ed ora esso appare in aderenza al vecchio deposito di attrezzi.

Il Comune pretermettendo che su detto manufatto ancora pende il condono ha ingiunto la sua demolizione.

Avverso tale ingiunzione gli interessati deducono:

1. violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, sviamento.

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 9 della legge n. 47 del 1985, degli articoli 22, 31 3 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

4. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento.

5. Violazione dell’art. 3 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento.

Concludono chiedendo il risarcimento dei danni per la eventuale illegittima esecuzione del provvedimento impugnato, la sospensione dell’ingiunzione prefata e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione della Amministrazione comunale alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2011 sono stati disposti incombenti istruttori.

Una volta eseguiti gli adempimenti il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla odierna udienza camerale del 14 aprile 2011, avvertitene sul punto le parti costituite ed alla quale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che gli interessati non hanno più interesse alla coltivazione del gravame.

La domanda di risarcimento dei danni va, invece, respinta, in quanto, ancorché ai sensi dell’art. 34, comma 3 del Codice del Processo Amministrativo "quando nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a i fini risarcitori" al riguardo è da rilevare che la richiesta in sé e per sé, per come è formulata, non può essere accolta. Infatti per giurisprudenza costante la richiesta di risarcimento di danni patrimoniali deve essere suffragata dalla prova di tutti i suoi elementi costitutivi, quando sia nella disponibilità della parte di fornirla (principio affermato da Consiglio di Stato, sezione V, 15 settembre 2010, n. 6797) e, nel caso in esame, i ricorrenti si limitano a richiedere "i danni cagionati dalla eventuale esecuzione del provvedimento illegittimo,…sia con riguardo al valore del bene illegittimamente demolito e/o acquisito al patrimonio comunale, sia ancora in termini di mancato godimento delle utilità dello stesso", senza nulla apportare in ordine ai danni effettivamente subiti in relazione al provvedimento adottato e senza neppure quantificare la loro richiesta.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per il resto va respinta la domanda di risarcimento del danno.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione comunale di Grottaferrata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per il resto respinge la domanda di risarcimento del danno.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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