Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15704 Responsabilità aggravata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor F.G. – con atto ritualmente e tempestivamente notificato ai signori A.A. e Am.Ma. nonchè ai signori B.F. e V.A., parti nel giudizio di merito non interessate al capo investito dell’impugnazione – ha proposto un ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 9 luglio 2008 della Corte di appello di Milano limitatamente al punto in cui, in relazione alla sua richiesta di condanna dei signori A.- Am. per responsabilità processuale ed aggravata, ha ritenuto inammissibile il suo appello incidentale sullo stesso punto, in quanto "si (era) limita"(to) ad osservazioni circa temerarietà e danni non dell’originaria citazione ma dell’attuale appello, quindi assolutamente non pertinenti, tanto più che non (aveva proposto) domanda ex art. 96 c.p.c. in questa sede".

Con i due motivi in cui il ricorso si articola il ricorrente si duole che la Corte del merito (1^ motivo) abbia ritenuto inammissibile la sua domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata perchè proposta in appello, laddove sia nella comparsa di risposta, con cui aveva impugnato in via incidentale la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla compensazione delle spese giudiziali (impugnazione accolta integralmente dal giudice di secondo grado), sia nelle conclusioni finali, aveva chiesto l’affermazione della responsabilità per lite temeraria degli appellanti principali A. e Am. in relazione all’appello da essi proposto; e (2^ motivo) abbia affermato, in contrasto con quanto risulta dagli atti avanti richiamati, che egli non avesse proposto la stessa domanda nel giudizio di appello.

Mentre i signori A. e Am. hanno resistito con controricorso, i signori B. e V. non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione

Mentre il primo motivo del ricorso – essendo manifestamente eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sulla estraneità delle censure formulate rispetto alla condotta processuale dei soccombenti nel giudizio di primo grado, senza escludere in alcun modo la proponibilità della domanda di condanna per lite temeraria nel giudizio di appello – deve essere dichiarato inammissibile, il secondo motivo risulta, invece, indubbiamente fondato.

Come emerge, infatti, dalla parte della comparsa di risposta e dalle conclusioni formulate, espressamente richiamate nel ricorso, la domanda di condanna degli appellanti principali per lite temeraria con riferimento alle ragioni da essi addotte a sostegno del loro appello, contrariamente a quanto erroneamente affermato nella sentenza impugnata, è stata chiaramente e correttamente proposta nel giudizio di appello, sicchè è evidente che la Corte del merito ha omesso di pronunciarsi su di essa.

La sentenza impugnata deve, perciò, essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo giudizio sul punto suindicato alla stessa Corte di appello in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio sul punto censurato alla stessa Corte di appello di Milano diversamente composta, rimettendole anche la pronuncia sulla spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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