Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ancona, con sentenza emessa il 16/02/010, dichiarava B.E., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, (come ritenuto in sentenza) e lo condannava alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda; dichiarava, altresì, non doversi procedere nei confronti del predetto B.E., in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 257 capo B), perchè estinto per prescrizione. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:

1. che non vi era correlazione tra l’accusa ed il reato contestato, come ritenuto in sentenza, con conseguente violazione delle norme di cui all’art. 521 c.p.p.;

2. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al capo a) della rubrica, trattandosi di miscelazione di prodotti effettuata in conformità della disciplina di cui al D.M. 2 maggio 1998;

3. che, in ordine al reato di cui al capo b), andava emessa pronuncia di assoluzione nel merito, anzichè quella di estinzione della contravvenzione per prescrizione.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del merito, mediante un esame esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che B.E., quale rappresentante legale della ditta "Tecno Demolizione srl" – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – procedeva al recupero meccanico di rifiuti, mediante miscelazione effettuata su materiale inerte (ossia detriti di demolizione e scorie di fonderia)" il tutto in violazione delle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione.

Risultava, altresì, superato il valore limite per solfati, fluoruri, idrocarburi pesanti (vedi pag. 4 sent. de qua).

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – quanto al capo a) – sono infondate. In primo luogo va disattesa l’eccezione ex art. 521 c.p.p., poichè i fatti contestati sono rimasti immutati nel corso dell’intero processo, essendosi fatto sempre riferimento alla miscelazione di inerti costituiti da detriti di demolizione e scorie di fonderia. Nel merito le censure sono in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Ad abundantiam si osserva che la consulenza tecnica richiesta dalla difesa dell’imputato non era necessaria, essendo il processo già sufficientemente istruito ai fini della decisione in ordine alla natura dei rifiuti ed al procedimento di miscelazione degli stessi.

Al riguardo va, altresì, evidenziato che il processo de quo è stato definito nelle forme del rito abbreviato, non condizionato all’espletamento di perizia tecnica. Quanto alle censure attinenti al reato di cui al capo b), si osserva che non risultano acquisiti in modo evidente ed univoco elementi probatori idonei a legittimare un’assoluzione nel merito dell’imputato.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B. E., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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