T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3326Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente gravame si impugna il provvedimento identificato in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, di due ampliamenti, di 15 e 30 mq, eseguiti sul terrazzo, coperto dal balcone del piano superiore, nonché di una tettoia di 40 mq, adibita a copertura di posto auto, e di un manufatto in legno di 2,16 mq utilizzato come magazzino, questi ultimi realizzati sul confine di proprietà;

Considerato che senz’altro i due ampliamenti integrano una ristrutturazione edilizia cd. pesante, mentre la tettoia, avente una consistenza tutt’altro che limitata, comporta una trasformazione del territorio ed il manufatto in legno, indipendentemente dal suo utilizzo, costituisce una nuova costruzione;

Ritenuto:

che, stante per tutti i richiamati interventi edilizi l’assenza del necessario titolo edilizio, costituito dal permesso di costruire o, quanto meno, dalla super D.I.A., la sanzione demolitoria fosse necessitata;

che, quanto alla mancata irrogazione dell’alternativa sanzione pecuniaria, debba evidenziarsi che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, essa sia possibile solo quando il pregiudizio che si determinerebbe con la demolizione concerne la statica della parte conforme e, pertanto, non appaia corretta la censura con cui si contesta la comminatoria della sanzione demolitoria per il nocumento "all’opera della sua dimensione e consistenza urbanistica";

che la dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporti l’annullamento del provvedimento finale, qui gravato, stante proprio il su rilevato carattere vincolato della sanzione demolitoria;

Considerato che la censura secondo cui le misure delle opere contestate non corrisponderebbero al vero è solo asserita e non è suffragata da alcuna prova;

Ritenuto:

che la legge regionale n. 21/2009, sul piano casa, non possa fondatamente invocarsi nella specie, atteso che essa non si riferisce ad abusi già realizzati e da sanare;

che la domanda di sanatoria, presentata ex post, non possa incidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio e sull’esito del presente gravame, ma introduce un autonomo e separato procedimento amministrativo;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe, fatto salvo l’esito della domanda di sanatoria

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune di Roma, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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