Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15653 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa il 18/03/09, dichiarava A.N. e I.A. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), (come contestato in atti) e li condannava alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda ciascuno.

Gli interessati proponevano appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5 – eccependo la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’impugnazione è circoscritta alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tanto premesso, si rileva che il Tribunale di Messina – nonostante che la difesa degli imputati avesse chiesto, in caso di condanna, la concessione dei benefici di legge – non ha concesso alcun beneficio, nè ha motivato sul punto.

Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Messina in data 18/03/09 limitatamente alla statuizione inerente alla mancata concessione dei benefici di legge, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina, limitatamente all’omessa statuizione sull’istanza concernente i benefici di legge per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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