REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 26 Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attivita’ culturali del Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 41 del 7 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ e oggetto

1. La Regione, in attuazione degli artt. 7, comma 2, lettera h) e
9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e
delle attivita’ culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in
particolare la storia, l’identita’, il pluralismo delle espressioni e
l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.
2. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al comma 1, la
presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di
marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose
opportunita’ culturali del territorio.

Art. 2

Tipologia delle iniziative

1. Il sistema coordinato di cui all’art. 1, comma 2, comprende
iniziative funzionali al rafforzamento dell’identita’ e della
competitivita’ territoriale e all’aumento dell’attrattivita’ del
patrimonio e delle attivita’ culturali del Lazio nei confronti dei
potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in
particolare:
a) la promozione degli attrattori culturali definiti ai sensi
dell’art. 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla
valorizzazione e promozione del territorio delle province del Lazio
tramite i beni culturali;
b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e
all’estero con riferimento ai beni ed alle attivita’ culturali del
Lazio;
c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di
convegni e di congressi;
d) l’ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e
supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro
materiale informativo utile ad una efficace campagna di
comunicazione;
e) l’attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di
comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie
digitali;
f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e
di itinerari culturali.

Art. 3

Criteri e modalita’ per l’attuazione del
sistema coordinato delle iniziative

1. Per l’attuazione del sistema coordinato delle iniziative di
cui all’art. 2, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore
competente in materia di cultura, previo parere espresso della
commissione consiliare competente in materia, determina con propria
deliberazione specifici criteri e modalita’ in modo da garantire
uguali opportunita’ sul territorio regionale e favorire l’armonico
sviluppo dell’intera Regione, riducendo gli squilibri esistenti.

Art. 4 Programma annuale delle iniziative 1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalita’ di cui all’art. 3, adotta con propria deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 5, il programma annuale delle iniziative, anche sulla base di accordi ed intese con gli enti locali ed il Ministero competente in materia di beni e attivita’ culturali.

Art. 5 Disposizione finanziaria 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge si provvede attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, del capitolo denominato «Iniziative per la promozione del patrimonio e delle attivita’ culturali del Lazio» con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 50 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dal capitolo G23520. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 ottobre 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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