Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna il provvedimento n. 15 del 26 novembre 2010 con cui il Comune di Montelanico ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto costituito da una struttura prefabbricata in legno su basamento di calcestruzzo avente dimensioni di 64 mq. non rimosso alla data del 31/10/10, come dichiarato nelle comunicazioni ex art. 6 d.p.r. n. 380/01 del 22/04/10 e del 29/04/10;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con la prima censura il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione che avrebbe sanzionato un prefabbricato costituente attività edilizia libera senza, per altro, la previa diffida all’interessato e senza indicare l’area di sedime che, in caso d’inottemperanza, sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale;
Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;
Considerato, infatti, che il mantenimento del manufatto oltre i limiti temporali previsti dall’art. 6 comma 2° lettera b) d.p.r. n. 380/01 rende lo stesso privo di idoneo titolo edilizio abilitativo ed assoggettabile, in quanto "nuova costruzione", alla disciplina sanzionatoria prevista dagli artt. 3, 10 e 31 d.p.r. n. 380/01;
Considerato che nessuna norma prevede, ai fini della rimozione del manufatto, la previa adozione della diffida a demolire posta dal ricorrente a fondamento della censura;
Considerato, poi, che la mancata indicazione dell’area di sedime non inficia la legittimità dell’ordinanza di demolizione non influendo sulla funzione tipica ripristinatoria dell’atto in esame (TAR Puglia – Lecce n. 2809/10; TAR Piemonte n. 1577/10);
Considerato che con seconda censura il ricorrente prospetta la necessità di attendere, prima dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, l’esito dell’istanza di sanatoria presentata ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 in data 17/02/11;
Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 in epoca successiva all’ordinanza di demolizione non influisce sulla legittimità e sull’efficacia di quest’ultimo atto non rinvenendosi alcun riferimento in tal senso nell’art. 36 citato;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che non deve essere emessa alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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