Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15652 Agricoltura

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del dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza emessa il 09/02/10, dichiarava N.M., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e lo condannava alla pena di Euro 2.800,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare il giudice del merito, mediante un esame puntuale ed analitico delle risultanze processuali, ha accertato che N.M., quale rappresentante legale della ditta Carnia Agricola, società agricola a responsabilità limitata – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – depositava in apposite vasche di raccolta i liquami prodotti dall’allevamento di bovini, gestito dalla predetta azienda agricola;

il tutto a tempo indeterminato. Detti liquami – a causa di abbondanti piogge che avevano invaso le predette vasche di raccolta – erano fuoriusciti dai contenitori confluendo nell’area limitrofa alle vasche.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Dette doglianze, peraltro costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Ad abundantiam si osserva che nella fattispecie non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett. b), (come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 8), secondo cui gli effluenti di allevamento di bestiame sono assimilati alle acque reflue domestiche. Invero gli effluenti provenienti dall’allevamento di bestiame, gestito dall’azienda agricola de qua, non defluivano direttamente nelle condotte di scarico. Detti effluenti, invece, venivano raccolti in apposite vasche quali liquami, che costituivano rifiuti con conseguente applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 181 e segg. e 256.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da N.M., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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