T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3324 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

la ricorrente impugna il provvedimento del 27/12/10 con cui il Consolato Generale d’Italia in Casablanca ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla predetta;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato;

Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di difetto di motivazione dell’atto impugnato e, comunque, il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del visto di reingresso;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;

Considerato che dall’esame dell’atto impugnato si evince che il visto è stato negato in ragione del parere contrario espresso dalla Questura di Modena;

Considerato che dalla documentazione prodotta in giudizio in data 01/04/11 dall’amministrazione si evince che la Questura ha espresso parere contrario in ragione dell’inserimento del nominativo della ricorrente nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) come soggetto inammissibile in area Schengen;

Considerato che, come in più occasioni specificato dalla giurisprudenza, la segnalazione nel S.I.S. osta al rilascio del visto d’ingresso senza che l’amministrazione intimata abbia alcuna discrezionalità in ordine all’accertamento della correttezza della segnalazione stessa (Cons. Stato sez. VI n. 4560/10; Cons. Stato sez. VI n. 4894/09; TAR Lazio – Roma n. 3574/09);

Ritenuto, per questi motivi di dovere respingere il ricorso;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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