Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza emessa il 03/06/08, dichiarava I.C. e S.G. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, (come contestato in atti) e li condannava alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda ciascuno.

Gli interessati proponevano distinti atti di appello – qualificati ricorsi per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5 – deducendo censure varie in ordine alla sussistenza della responsabilità penale degli stessi; alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; nonchè alla confisca delle condotte sequestrate in danno del S..

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.

Nella fattispecie I.C. e S.G. sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, per avere in concorso tra loro – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuati in atti – effettuato lo scarico degli effluenti provenienti dall’allevamento di bestiame, gestito dall’azienda zootecnica ubicata nella via (OMISSIS); azienda di cui I.C. era la titolare.

Tanto premesso in fatto va rilevato in diritto che – a seguito della modifica di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7 lett. b), (come introdotta dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 8) – lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento di bestiame (essendo stati detti effluenti assimilati alle acque reflue domestiche) non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2, giurisprudenza di legittimità consolidata:

Cass. Sez. 3 sent. n. 26532 del 02/07/08; Cass. Sez. 3 sent. n. 9488 del 03/03/09; Cass. Sez. 3 sent. n. 28452 del 10/07/09, rv 240552.

Va annullato, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Sala Consilina, in data 03/06/08, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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