T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3323 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il gravame in esame si censura la determinazione dirigenziale identificata in epigrafe, recante ordine di rimozione di una tenda in struttura leggera in alluminio tamponata ai lati, con plastica trasparente, della superficie di 36 mq e dell’altezza di 2,70 m;

che detto intervento, come è stato correttamente evidenziato dal C.T.U. nominato nella causa civile dinanzi al Tribunale di Roma, altera la facciata del terrazzo su cui insiste, oltre che determinare un aumento della superficie fruibile, quando è aperta;

Considerato che non risulta sussistente (o, quanto meno, non ne viene fornita prova) alcun titolo edilizio legittimante la tenda preesistente, che sarebbe sostituita da quella in contestazione;

Ritenuto:

che, pertanto, non sussista il dedotto difetto di istruttoria, atteso che nella specie si è determinata una ristrutturazione edilizia, quanto meno, con modifica dei prospetti, e che sia stata correttamente applicato l’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, il quale si riferisce proprio a detto intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o di D.I.A. cd. pesante, pacificamente entrambi assenti;

che il provvedimento sia conseguentemente legittimo ed il ricorso sia infondato e da rigettare;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, in considerazione della specificità della questione sottesa, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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