T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3322 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente ricorso s’impugna il provvedimento identificato in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, dell’ampliamento di 3,5 mq di un intersolaio preesistente, integrante un piano calpestabile (a sua volta costituente ampliamento della superficie del locale interessato), già sanzionato con la determinazione dirigenziale 9.9.1998, n. 536, che non risulta impugnata, determinando un incremento della superficie calpestabile;

Ritenuto:

che non sussista il dedotto difetto di motivazione, dal momento che è chiara ed inequivocabile la descrizione delle opere contestate ed è richiamata la disposizione normativa in concreto applicata, che si riferisce alla ristrutturazione edilizia, con modifiche, tra gli altri elementi, della superficie fruibile;

che detta disposizione sia stata correttamente applicata, atteso che nella specie si è determinato un ulteriore aumento della superficie (ampliamento dell’intersolaio, peraltro anch’esso abusivo), a nulla rilevando che ciò sia avvenuto all’interno dell’immobile;

che la contestazione in ordine alla mancata irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa sia priva di fondamento, in quanto, posto che essa è ammissibile solo ove la demolizione possa causare pregiudizio alla statica della parte conforme, nel caso in esame l’intersolaio, di cui l’intervento contestato costituisce ampliamento, è abusivo e, d’altra parte, nello stesso atto di ricorso si assume che detto intervento sarebbe accessorio rispetto a parti non strutturali dell’edificio;

che, pertanto, il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune di Roma, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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