T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3321 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna l’ordinanza n. 78 del 23.12.2010 prot. 4597/2010 con cui il Comune di Gavignano ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nel mutamento di destinazione d’uso dei locali garage, trasformati in due appartamenti, e del sottotetto, destinato ad uso abitativo, nella diversa distribuzione dei locali siti nell’immobile al piano terra, nella realizzazione di un balcone, nell’apertura di finestre e nella diversa altezza dei locali;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto conto delle istanze di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentate in date 07/07/09 e 04/01/11 e del fatto che la traslazione del fabbricato sarebbe, comunque, legittima;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;

Considerato, in particolare, che il provvedimento impugnato ha qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia, come si evince dal richiamo all’art. 33 d.p.r. n. 380/01, presente nella parte dispositiva dell’atto;

Rilevato, poi, che la traslazione dell’immobile, a prescindere dalla problematica riconducibilità alla categoria della "ristrutturazione edilizia" (in senso contrario TAR Campania – Napoli n. 1461/09; TAR Molise n. 959/08), deve, comunque, essere assentita con permesso di costruire ex art. 10 d.p.r. n. 380/01 con conseguente legittimità della sanzione demolitoria irrogata con l’atto impugnato in ragione dell’accertata carenza del titolo abilitativo edilizio in esame;

Considerato, poi, che la presentazione in data 07/07/09 dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 non inibisce il potere sanzionatorio esercitato dal Comune con l’adozione del provvedimento impugnato essendosi formato sulla citata istanza di sanatoria il silenziorigetto per decorso del termine di sessanta giorni, secondo quanto previsto dall’art. 36 richiamato;

Rilevato, altresì, che la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 in epoca successiva all’adozione del provvedimento di demolizione non influisce in alcun modo sulla legittimità e sull’efficacia di quest’ultimo atto in assenza di un esplicito riferimento in tal senso presente nel citato art. 36;

Ritenuta, per gli stessi motivi, infondata la seconda censura con cui è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato che avrebbe disposto la demolizione senza la previa definizione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata in data 07/07/09;

Considerato che, come già evidenziato, alla citata istanza ex 36 d.p.r. n. 380/01 non può riconoscersi alcun effetto inibitorio sul potere sanzionatorio del Comune essendosi sulla stessa formatosi il silenziorigetto;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare, in favore del Comune di Gavignano, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

Ritenuto, infine, di dovere disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altri parti costituite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Gavignano, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dispone la compensazione relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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