Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 20-04-2011, n. 15664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con istanza in data 28 maggio 2010 C.S. chiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Milano resa nel proc. pen. n. 3658/07 Reg. Gen. App., in quanto il decreto di citazione e l’estratto contumaciale non andavano notificati al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4 ma presso la residenza dell’imputato in (OMISSIS) (come da certificato anagrafico).

La Corte di Appello di Milano, alla quale la richiesta era stata presentata, trasmetteva gli atti, per competenza, a questa Corte.

2) La richiesta di restituzione nel termine è infondata.

2.1) A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 art. 1, conv. con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha sostituito l’art. 75 c.p.p. comma 2 ("se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione") si è andato affermando un indirizzo giurisprudenziale ispirato ai principi del giusto processo. Si è quindi ritenuto che "è illegittimo il provvedimento di rigetto di una stanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest’ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sè sola, essere considerata prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego" (cfr. Cass. pen. sez. 3, 5.6.2007 n. 35866). Anche tale indirizzo giurisprudenziale "garantista" richiede, però, che l’istante deduca la mancata conoscenza del provvedimento ed alleghi le ragioni di tale mancata conoscenza. L’art. 175 c.p.p. modificato esclude, invero, soltanto valore assoluto alla presunzione di conoscenza derivante dalla ritualità della notifica.

2.1.1) Tanto premesso, il C. non ha neppure dedotto di non essere venuto a conoscenza del giudizio di appello e le ragioni di tale mancata conoscenza. Si è limitato, infatti, ad eccepire la nullità della notifica del decreto di citazione e dell’estratto contumaciale. Nullità che, peraltro, neppure sussistono, in quanto entrambi gli atti risultano notificati nel luogo di residenza dell’imputato in (OMISSIS). Il decreto di citazione per il giudizio di appello venne notificato, infatti, con consegna il 6.6.2009 alla moglie convivente e l’estratto contumaciale con consegna al portiere il (OMISSIS) (con spedizione di raccomandata, ricevuta dalla moglie). La notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4 al difensore deve ritenersi quindi superata.
P.Q.M.

Rigetta la richiesta di restituzione nel termine e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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