T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3320 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata il 23.12.2010 il ricorrente ha precisato che, in data 29.10.2009, è stato sottoscritto un accordo con il Comune e, pertanto, ha chiesto che sul ricorso venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con istanza depositata il 14.3.2011 i difensori del Comune di Monterotondo hanno dichiarato di voler aderire all’istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente.

Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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