T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3319 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata il 25.10.2010 il ricorrente ha precisato che, in pendenza della trattazione del merito del ricorso, il Comune ha autorizzato l’ottimizzazione della collocazione del chiosco autorizzandone il trasferimento e, pertanto, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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