REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30 Disciplina dell’apprendistato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
n. 65 del 16 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi generali

1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi delle
tipologie di apprendistato normate dal Titolo VI, Capo I, decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, nel
rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della
funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione
collettiva in materia.

Art. 2

F i n a l i t a’

1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare l’inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalita’ e
l’occupabilita’, promuove la qualita’ degli aspetti formativi del
contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilita’, la
diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di sostegno e la
strumentazione didattica, trasformando, inoltre, gli esiti positivi
dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i
diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.
2. La Regione Abruzzo promuove, altresi’, lo sviluppo di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di
consentire all’apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e
spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell’ambito dei
sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.
3. La Regione Abruzzo favorisce, inoltre, intese con gli enti
pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la
verifica ed il controllo dell’effettiva erogazione della formazione
formale.

Art. 3 Obiettivi della formazione nell’apprendistato 1. La Regione Abruzzo persegue i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato: a) valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato; b) certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi; c) individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori aziendali; d) individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacita’ formativa delle imprese; e) garanzia della formazione a tutti gli apprendisti.

Art. 4

Aspetti formativi dell’apprendistato

1. L’apprendistato, in coerenza con quanto previsto dal Titolo
VI, Capo I, decreto legislativo n. 276/2003, e’ un contratto di
lavoro a contenuto formativo in cui il datore di lavoro, oltre al
versamento di un corrispettivo per l’attivita’ svolta, garantisce
all’apprendista una formazione professionale.
2. Fatti salvi la normativa statale in materia in ordine alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a
livello nazionale, e i contratti collettivi di lavoro, la presente
legge detta le norme per la disciplina degli aspetti formativi dei
contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti
tipologie:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere
d’istruzione e formazione ai sensi dell’art. 48 del decreto
legislativo n. 276/2003;
b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico- professionale ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo n. 276/2003;
c) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione ai sensi dell’art. 50 del decreto
legislativo n. 276/2003.
3. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul
territorio regionale e con le Province abruzzesi, definisce
annualmente, con propria deliberazione, nel rispetto degli standard
minimi nazionali, ed in coerenza con il sistema regionale delle
qualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i
criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli
obiettivi formativi da conseguire e delle modalita’ per la verifica
dei risultati.

Art. 5

Definizione dei profili formativi

1. Il profilo formativo e’ l’insieme degli obiettivi formativi e
degli standard minimi di competenza per ciascuna figura
professionale, o per gruppi di figure professionali affini, da
conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il
percorso formativo esterno o interno all’impresa, formale e non
formale.
2 La Giunta regionale definisce, d’intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative
sul piano regionale e con le Province abruzzesi, i profili formativi
dell’apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed
in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell’art.
52, del decreto legislativo n. 276/2003, che individua gli standard
minimi nazionali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono recepiti anche i
profili elaborati in sede di contrattazione collettiva nazionale e
regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell’art. 3,
decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei
contenuti delle attivita’ di formazione degli apprendisti), del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i risultati delle
indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli
enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1 lettera i) decreto
legislativo n. 276/2003.

Art. 6

Formazione formale

1. Per formazione formale s’intende quella:
a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
b) attuata mediante una specifica progettazione;
c) con esiti verificabili e certificabili;
d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.
2. La formazione formale si realizza mediante un percorso
formativo, volto all’acquisizione di competenze di base, trasversali
e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili
formativi disciplinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5.
3. Qualora la formazione formale venga attuata all’interno di un
luogo di lavoro, deve essere svolta in situazione distinta da quella
finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi,
mediante un percorso formativo finalizzato a conferire
all’apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per
l’acquisizione di adeguata capacita’ professionale
4. La formazione formale, esterna o interna all’impresa, si
esplica mediante la formazione:
a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in
situazione distinta da quella produttiva;
b) attuata mediante una specifica progettazione in cui sono
esplicitati l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi
formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalita’
di apprendimento;
c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;
d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili
secondo le modalita’ e le procedure stabilite con deliberazione di
Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano
regionale e con le Province abruzzesi.
5. Gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo
regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato
di cui all’articolo 17 o le imprese medesime qualora dispongano di
capacita’ formativa, provvedono all’erogazione della formazione
formale.
6. La capacita’ formativa dell’impresa indicata nel comma 5 deve
essere intesa come la capacita’ della stessa di erogare la formazione
formale.
7. Nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma
5-ter, decreto legislativo n. 276/2003, in caso di formazione
esclusivamente aziendale degli apprendistati professionalizzanti,
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la
definizione della nozione di formazione aziendale, nonche’
l’individuazione, per ciascun profilo formativo, della durata, delle
modalita’ di erogazione della formazione e delle modalita’ di
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e
della registrazione nel libretto formativo.

Art. 7 Formazione non formale 1. La formazione non formale e’ quella organizzata per obiettivi in cui l’apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro ed i cui esiti vengono rilevati dal tutore aziendale di cui all’articolo 10, che affianca l’apprendista.

Art. 8

Piano formativo individuale

1. La formazione per i contratti di apprendistato si articola
secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso
formativo dell’apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di
cui all’art. 4 ed in relazione alle competenze possedute
dall’apprendista stesso.
2. Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle
competenze gia’ possedute dal lavoratore, le specifiche azioni
formative che l’apprendista deve seguire al fine di acquisire le
conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di
riferimento.
3. Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi d’intesa
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei
datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano
regionale e con le Province abruzzesi, viene definito un modello
unico per la formulazione dei piani formativi individuali.
4. Il piano formativo individuale deve essere comunque coerente
con i profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale ed e’
redatto secondo il modello unico di cui al comma 3, tenendo conto
delle caratteristiche dei profili formativi indicati dalla
contrattazione collettiva nazionale e regionale.
5. Il piano formativo individuale, redatto in conformita’ al
modello di cui al comma 3, deve, a pena di nullita’:
a) indicare il percorso di formazione da svolgersi all’esterno
o all’interno dell’impresa, o in entrambe le sedi, e l’articolazione
tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata
del contratto;
b) prevedere l’acquisizione, prevalentemente nella prima fase
del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza
nell’ambiente di lavoro, modalita’ di organizzazione, relazione e
comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore
e dell’impresa;
c) descrivere il percorso formativo dell’apprendista, con
riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata
del contratto di apprendistato;
d) costituire elemento essenziale del contratto di
apprendistato;
e) essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per
l’Impiego territorialmente competente entro il giorno antecedente
l’instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato unitamente
alla comunicazione di assunzione di cui all’articolo 9-bis, comma 2,
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), cosi’
come modificato dall’art. 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007).
6. I datori di lavoro possono allegare al piano formativo
individuale inviato al Centro per l’Impiego territorialmente
competente la valutazione di coerenza con il profilo formativo di
riferimento rilasciata dall’ente bilaterale cui abbiano aderito.
7. Entro quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione, il
Centro per l’Impiego territorialmente competente verifica la coerenza
dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo
formativo di riferimento. In caso di valutazione negativa, il Centro
per l’Impiego e’ tenuto a comunicare con motivazione, entro 15
giorni, il rigetto del piano formativo individuale al datore di
lavoro e alla competente Direzione della Regione Abruzzo. In tal caso
il datore di lavoro e’ tenuto alla riformulazione del piano.
8. I Centri per l’Impiego trasmettono alla Regione Abruzzo –
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali, i piani formativi individuali per i quali abbiano
attestato la coerenza con i profili formativi.

Art. 9

Certificazione delle competenze

1. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni
anno, nonche’ al momento dell’estinzione del rapporto di
apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita
all’interno dell’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata
al lavoratore anche qualora il rapporto di apprendistato si estingua
prima della sua naturale conclusione.
2. La certificazione della formazione interna, rilasciata anche
sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, e’ comunicata dal
datore di lavoro anche al Centro per l’Impiego territorialmente
competente.
3. La certificazione della formazione esterna e’ rilasciata da
parte dell’ente erogatore al lavoratore e comunicata al Centro per
l’Impiego territorialmente competente, secondo le modalita’ stabilite
nei commi 1 e 2.

Art. 10

Tutore aziendale

1. Il tutore aziendale supporta l’apprendista durante l’intero
percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.
2. La formazione, le funzioni, le competenze ed i requisiti
minimi del tutore aziendale sono definiti dal decreto ministeriale 28
febbraio 2000, n. 22 «Disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore
aziendale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, legge 24 giugno 1997, n.
196 recante ”Norme in materia di promozione dell’occupazione”» del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. La formazione del tutore aziendale non puo’ avere una durata
inferiore a sedici ore.
4. Il tutore aziendale e’ individuato dal datore di lavoro tra
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a
quello che l’apprendista consegue alla fine del periodo di
apprendistato;
b) svolgimento di attivita’ lavorative coerenti con quelle
dell’apprendista;
c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.
5. Il tutore aziendale, in caso di formazione interna presso
imprese con meno di quindici dipendenti o presso imprese artigiane,
puo’ essere il titolare o un amministratore dell’impresa, un socio,
ovvero un familiare coadiuvante inserito nell’attivita’ d’impresa.
6. Il tutore aziendale e’ garante del percorso formativo
dell’apprendista e svolge i seguenti compiti:
a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;
b) affianca l’apprendista per tutta la durata del percorso
formativo, curando la formazione interna all’impresa;
c) favorisce l’integrazione tra la formazione esterna e quella
interna all’impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la
propria attivita’ e quella della struttura di formazione esterna;
d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite
dall’apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata
dall’impresa.
7. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l’organismo di
formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale,
redatto in conformita’ al modello di cui all’art. 8, comma 3.
8. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi
per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e
alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne
una adeguata formazione.
9. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente in
materia, definisce le procedure volte ad assicurare la registrazione
nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e
delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in
apprendistato.
10. In caso di formazione esclusivamente aziendale non si
applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, nel
rispetto di quanto prescritto dall’art. 49, comma 5-ter, decreto
legislativo n. 276/2003.

Art. 11

Offerta formativa degli enti accreditati

1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere
preventivamente sottoposti all’approvazione della Giunta regionale,
che provvede in merito sentite le organizzazioni datoriali e
sindacali e le Province abruzzesi, anche per il tramite degli enti
bilaterali.

Art. 12

Accertamento delle competenze acquisite

1. L’acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e
delle competenze previste dal profilo formativo e’ accertata, sulla
base delle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3, al termine
del rapporto di apprendistato e nelle ipotesi di cessazione
anticipata, dai Centri per l’Impiego territorialmente competenti che
provvedono alla registrazione sul libretto formativo.
2. I Centri per l’Impiego territorialmente competenti, ove
l’accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito
negativo, inviano apposita comunicazione all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale territorialmente competente, alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente, nonche’ alla
Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione
ed Istruzione, Politiche Sociali.
3. Le modalita’ per effettuare l’accertamento di cui al comma 2
sono definite con provvedimento della Giunta regionale, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei datori
di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul territorio
regionale e le Province abruzzesi.

Art. 13 Crediti formativi 1. Il credito formativo e’ il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l’interessato, con lo scopo di consentire il passaggio ad un ulteriore percorso di formazione, di istruzione o di lavoro. 2. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell’art. 52, decreto legislativo n. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l’apprendistato, costituiscono crediti formativi da riconoscere secondo le modalita’ di cui all’art. 51, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi d’istruzione e di formazione professionale.

Art. 14

Certificazione del percorso formativo

1. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul
territorio regionale e con le province abruzzesi, provvede a
disciplinare la procedura diretta alla valutazione e alla
certificazione delle competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali dell’apprendista, che sono registrate sul
libretto formativo del cittadino di cui all’art. 15.

Art. 15 Libretto formativo del cittadino 1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell’intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal decreto ministeriale 10 ottobre 2005 (Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, costituisce il libretto personale del lavoratore.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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