Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 20-04-2011, n. 15661 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Avezzano, dopo avere rilevato che la richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata da D.R.A.,indagato per abuso sessuale in danno di una minore, poteva essere accolta limitatamente all’espletamento di una perizia sulla minore e non pure con riferimento all’escussione di persone informate sui fatti che erano state già sentite nel corso delle indagini preliminari, invitava l’indagato a riformulare la richiesta ove avesse ritenuto opportuno optare per il rito abbreviato. L’indagato formulava una nuova richiesta diretta non solo all’espletamento della perizia ma anche all’acquisizione di alcuni documenti, richiesta che era accolta dal giudice con ordinanza del 3 novembre del 2009.

Le parti civili,per mezzo del difensore,sulla premessa che il provvedimento adottato dal giudice fosse abnorme hanno proposto ricorso per cassazione Successivamente però hanno rinunciato al ricorso.

Il collegio rileva che la rinuncia non è valida perchè non proviene dal diretto interessatola dal difensore che non risulta munito di procura speciale .Tuttavia il ricorso è inammissibile ugualmente, sia perchè il difensore ha dichiarato che il proprio assistito non ha più interesse al ricorsola soprattutto perchè non trattasi di provvedimento abnorme, rientrando nei poteri del giudice la valutazione della compatibilità dell’integrazione probatoria con la natura del rito. Come è noto, il giudice può o accogliere o respingere la richiesta di rito abbreviato condizionato, ma non può unilateralmente modificarla. Nella fattispecie il giudice non ha accolto parzialmente la richiesta della parte, ma, prima di pronunciarsi formalmente sulla stessa, ha invitato l’imputato, qualora l’avesse ritenuto opportuno, a modificarla allo scopo di renderla compatibile con il rito abbreviato L’imputato ha modificato la richiesta che è stata recepita dal giudice. Siffatto comportamento non può considerarsi abnorme trattandosi comunque di attività che,ancorchè eventualmente irrituale, rientra comunque nei poteri di valutazione della compatibilità della richiesta con il rito abbreviato. D’altra parte l’invito rivolto alle parti, che hanno manifestato l’intenzione di accedere al rito abbreviato condizionato, di formulare richieste compatibili con la natura del rito non si pone in contrasto con l’ordinamento processuale.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.; DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento singolarmente della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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