T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3318 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata il 29.10.2010 il ricorrente ha precisato che, in pendenza della trattazione del merito del ricorso, si sono succeduti provvedimenti della PA aventi ad oggetto le opere per cui è causa, (tra cui il verbale di accertamento del 26.3.2010 di adempienza all’ingiunzione di demolizione ripristino n. 522 del 26.3.2008), che hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

Anche il Comune di Roma, con memoria del 1.3.2011, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Pertanto al Collegio non resta che prendere atto dell’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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