T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3315 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Nepi in data 13 novembre 2006 e depositato il successivo 1° dicembre espone la ricorrente di avere eseguito opere in assenza del permesso a costruire su un immobile di sua proprietà e di averne richiesto il rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, vedendosi tuttavia notificare i provvedimenti in esame, prima ancora che vi sia stata una pronuncia sulla detta istanza.

Avverso le ingiunzioni in epigrafe indicate la ricorrente oppone l’eccesso di potere, contraddittorietà e disparità di trattamento, carenza di motivazione e nullità dei provvedimenti. Lamenta che i due provvedimenti le sono stati notificati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, frutto, quindi, di una scarsa istruttoria dell’Amministrazione comunale. Manca una precisa individuazione dell’abuso edilizio commesso e delle norme che si presume siano state violate. Non vi è neppure la precisa indicazione dell’area che il Comune andrebbe ad acquisire.

La ricorrente ha concluso con la richiesta cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle della ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2006 l’istanza cautelare è stata accolta nei limiti.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 alla quale il Collegio ha dovuto constatare il sopravvenuto difetto di interesse.

Infatti con atto depositato il 14 dicembre 2010 la difesa dell’Amministrazione comunale ha depositato il permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 rilasciato alla ricorrente in data 5 ottobre 2010.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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