T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3314 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 16/02/10 e depositato il 12/03/10 L.A. e L.A. hanno impugnato il provvedimento n. 104 del 01/12/09 con cui il Comune di Palombara Sabina ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Il Comune di Palombara Sabina non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 3203/10 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene di dovere dichiarare il ricorso in parte improcedibile e, per il resto, inammissibile.

Con atto depositato il 12/03/10 L.A. ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio.

Deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità della domanda di annullamento dell’atto impugnato presentata da L.A..

Per quanto concerne L.A., lo stesso impugna il provvedimento n. 104 del 01/12/09 con cui il Comune di Palombara Sabina ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

L’art. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01 prevede che l’ufficio comunale competente, allorché constata "l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1,…ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

Secondo quanto risulta dal tenore letterale della norma in esame, il provvedimento di sospensione dei lavori conserva efficacia per quarantacinque giorni dalla sua adozione.

Nella fattispecie il provvedimento di sospensione è stato emesso in data 01/12/09 e notificato il 19/12/09.

Ne consegue che, al momento della notifica del ricorso (avvenuta in data 16/02/10) l’atto impugnato aveva perso efficacia e non si presentava più lesivo per l’interesse posto da L.A. a fondamento della domanda caducatoria.

L’assenza della lesione riconducibile all’atto impugnato osta alla configurabilità dell’interesse a ricorrere e comporta l’inammissibilità del gravame.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda di annullamento proposta da L.A..

Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, per il resto, improcedibile secondo quanto precisato in parte motiva;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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