T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3407 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso ritualmente notificato il sig. L.A. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della Determinazione adottata dall’ASP – CR prot. n. 449/ 2010, con cui è stata determinata la conclusione negativa del procedimento avviato dal ricorrente, finalizzato alla realizzazione di un relais di campagna, con annesso ristorante nel Comune di Olevano Romano nonché della Determinazione del Comune di Olevano Romano n. 38 del 22 maggio 2009, con cui è stato espresso il parere negativo al progetto;

– a detto gravame sono stati articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, con i quali sono stati denunciati i vizi e le illegittimità delle Determinazioni adottate dagli Enti intimati;

– si è costituita in giudizio l’Agenzia Sviluppo Provincia s.c.a.r.l. per resistere al ricorso;

– alle Camere di consiglio dell’8 luglio 2010, del 21 ottobre 2010 e del 16 dicembre 2010 la decisione sull’istanza cautelare è stata rinviata all’odierna Camera di consiglio;

– in data 2 dicembre 2010, prot. n. 76093 è stato depositato dall’Agenzia Sviluppo Provincia s.c.a.r.l. il Verbale di Deliberazione n. 85/2010 del Comune di Olevano Romano con il quale il Consiglio comunale ha espresso parere positivo in ordine alla realizzabilità del progetto proposto dal ricorrente in quanto lo stesso è in linea con gli indirizzi sanciti nel programma di sviluppo integrato delle Colline Romane e rispetta le indicazioni programmatiche comunali riportate negli allegati dell’Avviso Pubblico;

– in prossimità dell’odierna Camera di consiglio l’Agenzia con nota prodotta in data 14.3.2011 ha comunicato che la suddetta Delibera n. 85/2010 è stata pubblicata e non impugnata – e che il Comune dovrà adottare la Variante al PRG, cui dovrà seguire la conferenza di servizi per l’approvazione, secondo la procedura di Patto Territoriale – determinandosi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse;

– alla Camera di consiglio del 14 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

TANTO PREMESSO

Ritiene il Collegio che in questa sede di trattazione della controversia in esame, la stessa può essere definitivamente decisa sussistendone i presupposti anche di rito e prendendo atto di quanto comunicato, documentato e confermato anche dai difensori delle parti in udienza, riguardo la sopravvenuta emanazione della Deliberazione n.85 del 14.10.2010 – con la quale il Consiglio Comunale ha espresso parere positivo in ordine alla realizzabilità del progetto proposto dal ricorrente in quanto lo stesso è in linea con gli indirizzi sanciti nel programma di sviluppo integrato delle Colline Romane e rispetta le indicazioni programmatiche comunali riportate negli allegati dell’Avviso Pubblico – e atteso l’effetto satisfattivo derivante dalla stessa riguardo la sussistenza dell’interesse al ricorso, il Collegio dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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