Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15746 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto del 23.07.2010 C.G. denunciante nel procedimento a carico di:

F.A.;

L.A.;

C.R.;

indagati per il reato di circonvenzione di incapace ed altro;

ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 21.06.2010, con il quale il GIP presso il Tribunale di Urbino aveva disposto, "de plano" l’archiviazione del procedimento penale sopra indicato;

Il ricorrente censura il decreto per omessa ed illogica motivazione, nonchè per violazione di legge in relazione all’art. 410 c.p.p. atteso che la persona offesa nel procedimento aveva proposto opposizione a norma dell’art. 409 c.p.p. esponendo le proprie ragioni ed indicando le indagini suppletive da svolgere;

Il GIP aveva proceduto ugualmente all’archiviazione, senza disporre l’udienza camerale;

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta di un motivo fondato.

Va premesso che la Giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ha statuito che nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice può procedere all’archiviazione, eventualmente anche "de plano" degli atti, previa motivazione specifica in ordine: a) – all’infondatezza della notizia di reato e b) – all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova addotti. Cassazione penale, sez. 4, 23 marzo 2007, n. 21544.

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice deve ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4, 21.02.2008 n. 19476).

Il provvedimento di archiviazione impugnato risulta censurabile perchè non ha motivato adeguatamente riguardo alle nuove investigazioni proposte.

Invero la motivazione del Gip si incentra, in maniera incongrua, sull’inutilità di escutere, come teste, la moglie del denunciale perchè, pur presente ai fatti, "non potrebbe aggiungere nulla alla ampia prospettazione della parte offesa come effettuata nella denuncia-querela in atti e di cui si è già tenuto conto nella salutazione dei fatti".

Si tratta di una motivazione non consentita in sede di esame di ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, ove il giudice nel disporre l’archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate. Cassazione penale, sez. 6, 29 maggio 2008. n. 40593.

In presenza della specifica indicazione delle indagini suppletive (estese anche alla richiesta di audizione dell’indagato C. R.) ed in assenza di evidenti motivi di irrilevanza delle prove, si imponeva l’instaurazione del contraddittorio in conformità al principio consolidato per il quale: "A norma dell’art. 410 c.p.p., comma 1, l’opposizione della persona offesa dal reato – che è in sostanza una richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari – contro la richiesta di archiviazione è ammissibile se contiene l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Al riguardo, non possono costituire motivo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, neppure ove attengano a una valutazione prognostica dell’esito dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Con la conseguenza che, in presenza di un’ammissibile opposizione della persona offesa, il g.i.p. non può che fissare l’udienza in camera di consiglio per la discussione, mentre qualora proceda "de plano" all’archiviazione, senza cioè ricorrere al procedimento camerale, il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio.

"Cassazione Penale, sez. 4, 22 maggio 2008, n. 25585".

All’accertata violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 410 c.p.p., segue l’annullamento del procedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Urbino per l’ulteriore corso.

La presente decisione è assorbente del motivo relativo all’impugnazione del provvedimento di restituzione dell’assegno in sequestro, che potrà essere valutato e deciso in sede di udienza camerale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Urbino per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *