Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15745

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o senza rinvio.
Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Catania ha disposto, in data 29.12.2009, l’archiviazione del procedimento penale a carico di L.P., F.A., F.M..

Indagati per il reato ex art. 640 c.p. su querela presentata da:

M.C.;

Il GIP ha operato "de plano", senza procedere all’udienza ex art. 410 c.p.p. e nonostante che sia stato omesso ogni avviso alla parte offesa riguardo alla richiesta di archiviazione formulata dal PM;

A seguito di tale provvedimento ricorre per cassazione a mezzo del difensore, Avv. Michele Damigella, la persona offesa M. C., deducendo:

MOTIVO:

Violazione di legge e del contraddittorio in quanto non si è proceduto alla notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto espressa richiesta.
Motivi della decisione

Va premesso che non si proceduto alla notifica a tutti i denunciati per il presente giudizio di legittimità per il motivo che non tutti risultano identificati in atti;

quanto al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va rilevata l’ammissibilità del ricorso, ancorchè fuori dei termini rispetto alla data del provvedimento impugnato, atteso che la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio per il quale:

"Poichè la ricorribilità per cassazione del decreto di archiviazione adottato senza che alla persona offesa (che aveva avanzato istanza in tal senso) fosse stato dato avviso della richiesta del p.m., è stata ritenuta dalla giurisprudenza, ma non è espressamente disposta dal c.p.p., la notificazione del provvedimento impugnabile non è prevista (nè poteva esserlo) dal predetto codice.

La impugnazione pertanto è necessariamente svincolata dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., ma, non per questo, è esercitabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine, che, viceversa, deve ritenersi quello ordinario, con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza certa dell’esistenza del provvedimento." Cassazione penale, sez. 5, 11 febbraio 2000. n. 741.

Quanto al merito, si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte, si è più volte pronunziata nel senso della invulnerabilità del diritto al contraddittorio spettante alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, ove abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 408 c.p.p..

Invero, la persona offesa, che abbia fatto domanda di essere avvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione del p.m., può proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione adottato dal G.I.P. senza che le sia stato dato il suddetto avviso;

deve infatti applicarsi per analogia l’art. 409 c.p.p., comma 6 che prevede tale ricorso per l’ipotesi di mancato avviso al soggetto offeso della data fissata per l’udienza: ciò in quanto l’omessa comunicazione della proposta di archiviazione costituisce vizio ancora più grave che colpisce "in radice" la potenziale instaurazione del contraddittorio. Cassazione penale, sez. 2, 11 maggio 1994.

Ne consegue che la tutela del contraddittorio deve essere ampia e la persona offesa deve essere posta in condizione di conoscere tutte le ragioni esposte dal PM nella richiesta di archiviazione, onde replicare adeguatamente.

Agli atti non risulta essere stato effettuato l’avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione del PM e di tanto non danno conto nè lo stesso PM nella sua richiesta nè il Gip nel decreto impugnato;

per contro, il ricorrente sottolinea di essere stato informato dell’avvenuta archiviazione solo in data 14.06.2010, ben oltre la data di emissione del decreto.

Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al sig. Procuratore della Repubblica di Catania per gli adempimenti di rito.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Catania per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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