Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto del 05.02.2010 i sigg. L.M.C. e T. C., parti lese nel processo a carico di C.S. Indagato in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p.;

hanno proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 28.12.2009, con il quale il GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale sopra indicato, relativo a denuncia per il reato di truffa ed altro;

I ricorrenti censurano il decreto per omessa ed illogica motivazione, nonchè per violazione di legge in relazione all’art. 410 c.p.p. atteso che la persona offesa nel procedimento aveva proposto opposizione a norma dell’art. 409 c.p.p. esponendo le ragioni del suo ricorso;

i ricorrenti sottolineano l’illogicità della motivazione laddove ha respinto l’opposizione per mancata indicazione di indagini suppletive ulteriori rispetto a quelle effettuate dal PM, senza considerare che ciò non era avvenuto perchè il PM non aveva svolto indagini di alcun genere.

Il GIP ha proceduto ugualmente all’archiviazione senza dare conto nella motivazione, a parere del ricorrente, del percorso logico ed argomentativo per giungere alla dichiarazione di infondatezza della denuncia ed al rigetto dell’opposizione suddetta.

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta di un motivo infondato.

Va premesso che la Giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ha statuito che nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice può procedere all’archiviazione, eventualmente anche "de plano", previa motivazione specifica in ordine: a) – all’infondatezza della notizia di reato e:

b)- all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova addotti.

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice deve ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4, 21.02.2008 n. 19476).

Il provvedimento di archiviazione impugnato risulta immune da censure perchè motivato adeguatamente:

a)- sia riguardo alla manifesta infondatezza della notizia "criminis";

b) – sia riguardo alla omessa indicazione di nuove investigazioni.

Il primo punto è stato motivato: – con il richiamo alla esauriente richiesta formulata dal PM sulla scorta della documentazione prodotta, richiesta che dunque si deve ritenere parte integrante della motivazione in esame;

nessuna illogicità o insufficienza della motivazione è riscontrabile in tale percorso argomentativo, atteso che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se il provvedimento di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i "limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. sez 4 sent n. 47891 del 28.09.2004 – Cass. sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999; Cass. sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993).

Il secondo punto è stato motivato: – con la l’inammissibilità dell’opposizione per assoluta mancanza di nuovi elementi di prova offerti dall’opponente; circostanza, per altro, ammessa dallo stesso ricorrente che, in sede di opposizione si è limitato al richiamo delle deduzioni probatorie già esistenti in atti.

Va ricordato che l’indicazione delle indagine suppletive è richiesta, a pena di inammissibilità dall’art. 410 c.p.p., comma 1, sicchè l’omissione compiuta al riguardo dall’opponente, giustifica appieno il provvedimento impugnato. (Cass. Pen. Sez. 4, 16.04.2008 n. 20389).

Prive di rilievo sono le deduzioni riguardo alla sinteticità della motivazione, atteso che il giudice di merito, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’imputato, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi prospettati dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del fatto e delle risultanze processuali, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della adozione del provvedimento rimanendo implicitamente disattese e superate tutte le altre argomentazioni.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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