T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3381 Confisca amministrativa Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Ente Maschile San Giovanni Bosco riferisce di essere proprietario, giusta donazione del 28 settembre 1985, di un terreno sito in Roma, Via Appio Claudio, distinto al NCEU del Comune di Roma al Foglio n.964, part.lla n.339 e destinato per volontà del donante, a struttura sportiva -campo di calcio e spogliatoi – quali attrezzature per i giovani della vicina parrocchia e dei rioni Appio e Tuscolano.

1.1.Quanto al ricorso RG n. 5470/1994, riferisce l’Ente che il Comune di Roma- Circoscrizione X, con provvedimento prot. n. 642 del 19.5.1993 ha disposto la demolizione di dette opere e manufatto prefabbricato, in quanto eseguiti senza concessione edilizia, sul terreno al Foglio 964, particella 37, diffidando il legale rappresentante p.t. sig. Cacioli Gino. Detto provvedimento è stato oggetto di separato ricorso RG n. 11488/1993 e in relazione a ciò questo Tribunale ha pronunciato l’ordinanza n. 2866 in data 11.11.1993, con la quale il provvedimento demolitorio è stato sospeso considerata la destinazione ad uso collettivo delle opere oggetto di sanzione.

In seguito, il Comune di Roma- Circoscrizione X, con disposizione n. 141 in data 21.1.1994 – a seguito di accertamento catastale da parte del personale comunale dei VV.UU – ha parzialmente rettificato la precedente disposizione n.642/1993 per quanto riguarda l’identità del legale rappresentante protempore e per quanto riguarda la particella catastale riguardante il terreno oggetto di abuso – erroneamente indicati – e ha disposto l’annullamento della disposizione di declaratoria di acquisizione dell’area n.1257 del 25.10.93, intervenuta nel frattempo, diffidando comunque l’Ente a provvedere alla demolizione delle predette opere abusive e, in caso di inottemperanza, all’acquisizione delle stesse al patrimonio comunale, con conseguente trascrizione. Avverso detto provvedimento l’Ente ha proposto gravame, allegando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 1215/94, pronunciata nella Camera di consiglio del 12 maggio 1994, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato alla luce della pregressa ordinanza n. 2866/1993.

1.2.Quanto al ricorso RG n. 10030/2000, riferisce l’Ente che con successiva determinazione n. 863 in data 26.4.2000 l’U.O.T. del Comune, pur in vigenza dei menzionati provvedimenti cautelari, non impugnati, ha disposto la trascrizione nei registri immobiliari e la immissione in possesso dell’Amministrazione per acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive suddette (campo sportivo e manufatto prefabbricato) e dell’area di sedime, ordinando l’immissione in possesso.

Anche con riferimento a detto provvedimento, l’Ente ha proposto ricorso censurando l’illegittimità con argomentati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e questo Tribunale ha disposto con ordinanza n. 6441/2000 in data 26.7.2000 la sospensione del provvedimento impugnato alla luce della sussistenza delle precedenti ordinanze cautelari pronunciate con riferimento ai pregressi provvedimenti comunali repressivi.

2. In prossimità dell’odierna pubblica udienza le parti hanno prodotto memorie difensive ulteriormente argomentando: il Comune ha controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente sottolineando la destinazione vincolata dell’area e l’abusività dell’opera; mentre, l’Ente ricorrente nella memoria conclusionale ha fatto presente di aver già rimosso gli spogliatoi e di aver dismesso il campo di calcio, riportando il terreno allo stato iniziale (terreno destinato a pascolo), allegando all’uopo quale prova dell’avvenuta demolizione, perizia di parte relativa alla descrizione attuale dello stato dei luoghi, completa di documentazione fotografica. L’Ente rappresenta di aver provveduto, altresì, a richiedere al Municipio X un sopralluogo per accertare l’avvenuta demolizione, depositando in atti detta richiesta.

3. Con ordinanza collegiale n. 1529/2010, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune di Roma, eseguiti dall’Amministrazione capitolina con deposito di documentazione in data 28.12.2010: in particolare, con nota 16.12.2010, prot. n. 61765/10, il Comune comunica che a seguito dell’atto di accertamento eseguito dal X Gruppo U.O. della Polizia municipale del Comune, è risultato che le opere abusive (campo sportivo e prefabbricato) sono state rimosse, allegando anche rilievo fotografico dell’area alla data dell’accertamento.

Infine, con memoria conclusionale parte ricorrente, alla luce di quanto documentato dall’Amministrazione, ha insistito sulle proprie posizioni.

4. Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 i ricorsi sono stati introitati per la decisione.

5. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per la riunione dei due ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 cod. proc.amm., attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva degli stessi.

5.1.L’abuso edilizio, che è oggetto dei due ricorsi connessi, attiene alla realizzazione di un campo sportivo di calcio delimitato da rete metallica e di un manufatto prefabbricato, eseguiti abusivamente sull’area di proprietà dell’Ente Maschile San Giovanni Bosco, sita in Roma, viale Appio Claudio snc, distinta in N.C.T., foglio 964, part.lla 339.

5.2. Da quanto rappresentato e risultante in atti va rilevato che già con l’ordinanza n. 2866/1993 in data 11.11.1993, resa nel giudizio RG 11488/93, il provvedimento demolitorio era stato sospeso considerata la destinazione ad uso collettivo delle opere oggetto di sanzione, sospensione disposta da questo Tribunale anche riguardo il successivo provvedimento di demolizione n. 141/1994, impugnato con il ricorso RG n. 5470/2004 in esame. Pertanto, risulta illegittima la successiva determinazione n. 863 in data 26.4.2000, con la quale è stata disposta – pur in vigenza delle menzionate ordinanze cautelari di sospensione dei provvedimenti sanzionatori, non appellati – la trascrizione nei registri immobiliari e la immissione in possesso dell’Amministrazione per acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive suddette, posto che anche nei confronti di detto provvedimento impugnato questo Tribunale ha disposto con ordinanza n. 6441/2000 in data 26.7.2000 la sospensione degli effetti, alla luce della sussistenza delle precedenti ordinanze cautelari pronunciate con riferimento ai pregressi provvedimenti comunali repressivi, impedendo l’applicazione degli effetti sanzionatori. Inoltre, risulta in atti che l’Ente ha all’epoca ottemperato rimuovendo dette opere, come è confermato anche dalla nota in data 16.12.2010, con la quale il Gruppo X della Polizia Socio Ambientale del Comune ha comunicato di aver accertato l’avvenuta rimozione delle opere abusive (campo sportivo e prefabbricato) sul terreno in questione, comprovato da rilievo fotografico operato sull’area dagli agenti alla medesima data.

Queste circostanze documentate dall’Amministrazione e l’intervenuta spontanea rimozione delle opere abusive da parte dell’Ente ricorrente sono sufficienti per dimostrare ottemperato quanto intimato, con la conseguenza che va dichiarata, in questa sede, la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere riguardo il gravame RG. n. 5470/1994 proposto avverso il provvedimento repressivo demolitorio, posto che l’interesse del ricorrente si sposta alla decisione della successiva impugnazione proposta RG n. 10030/2000, residuando per il ricorrente l’interesse all’ottenimento dell’annullamento dell’immissione in possesso e dell’acquisizione delle aree al patrimonio comunale nonché alla cancellazione della trascrizione nei pubblici registri immobiliari del provvedimento sanzionatorio.

6. In linea di principio, va altresì evidenziato che il gravame RG.5470/1994 diventa privo di rilevanza, in quanto pur essendo sospeso il provvedimento impugnato il ricorrente ha tuttavia ottemperato alla rimozione delle opere, rendendo non più applicabile la sanzione. Ora, questa impostazione vale per il primo ricorso in epigrafe, ma si estende "a valle" anche alla successiva fase dell’acquisizione al patrimonio comunale con la connessa trascrizione: fase che è oggetto del secondo ricorso in epigrafe. Infatti, l’intera fattispecie traslativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di remissione in pristino (accertamento dell’inottemperanza, descrizione dell’area, trascrizione del provvedimento, materiale apprensione del bene) è recessiva rispetto all’intervenuto adempimento degli oneri, pur in presenza di provvedimenti sanzionatori sospesi dal Tar e non appellati, con la conseguenza che l’Ente ha il diritto di ottenere l’annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale e la cancellazione della relativa trascrizione, salvo che il bene sia già stato destinato a scopi di pubblica utilità.

Al riguardo, il Collegio ritiene che nella specie, per ragioni di economia procedimentale e processuale, detto annullamento dell’ acquisizione al patrimonio comunale e cancellazione della relativa trascrizione sia riconosciuto all’Ente, senza ulteriore richiesta, avuto riguardo alla situazione oggettiva della fattispecie nonché al fatto che l’Amministrazione non abbia eccepito nella presente sede la circostanza che il bene sia stato già destinato a scopi di pubblica utilità (cfr.orientamento di questa Sezione, sent. 23 settembre 2009, n. 9263; 15 novembre 2010, n. 33468 e 30 novembre 2010, n. 34730).

7. Conseguentemente, occorre dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, sotto il profilo impugnatorio, del ricorso RG.5470/1994 in epigrafe.

Occorre, peraltro, accogliere il ricorso RG n. 10030/2000 e per l’effetto disporre il riconoscimento del diritto del ricorrente a ottenere la cancellazione della trascrizione della determinazione dirigenziale n.863/2000 in data 26 aprile 2000, avuto riguardo anche al disposto dell’art. 34, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che consente al giudice amministrativo di disporre l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Quanto alle spese di giudizio, in relazione all’andamento dello stesso e avuto riguardo alle vicende contenziose, devono essere poste a carico del Comune di Roma, come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso RG n. 5470/1994 in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, e accoglie il ricorso RG n. 10030/2000 e, per l’effetto, dispone il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a ottenere la cancellazione della trascrizione della determinazione dirigenziale n.863/2000 in data 26 aprile 2000, della U.O.T.Circoscrizione X del Comune di Roma.

Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Ente Maschile San Giovanni Bosco di Roma liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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