Regolamento (UE) n. 794/2010 della Commissione, dell’ 8 settembre 2010 , recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la c

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 09/09/2010 pag. 0005 – 0006

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Regolamento (UE) n. 794/2010 della Commissione

dell’ 8 settembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [2], in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all’importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione [3]. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 789/2010 della Commissione [4].

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all’importazione dei prodotti contemplati dall’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’ 8 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc Demarty

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[2] GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

[3] GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

[4] GU L 236 del 7.9.2010, pag. 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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