Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15743 Archiviazione

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nammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con decreto in data 20 maggio 2010, il GIP del Tribunale di Milano, dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa B.T., disponeva l’archiviazione del procedimento iscritto a nome di R.M.B. per il delitto di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la persona offesa personalmente che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 410 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.
Motivi della decisione

Sulle conformi conclusioni del P.G. (anche se argomentate diversamente) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè proposto dalla persona offesa personalmente. Va invero confermato il principio di diritto per il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa (Cass. Sez. 6, 13.2-9.5.09 n. 19809), principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 24 del 1999 (ud.

16.12.1998), la quale stabilì che: "la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione personalmente sottoscritto dalla persona offesa). "La disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613 c.p.p., comma 1, secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato, e ciò′ in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., comma 1, se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale". Nel caso in esame il difensore è stato delegato solo per il deposito ed ha sottoscritto l’atto solo per autenticare la firma, sicchè non è applicabile l’ulteriore canone ermeneutica, secondo il quale "qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p., l’impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l’osservanza delle semplici formalità previste dall’art. 101 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 96 c.p.p., comma 2, vale a dire mediante dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata; il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p., comma 1, è infatti necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell’imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione.

2. La ricorrente deve essere in conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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