T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3380 Mansioni e funzioni Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che il Signor L.B., come sopra rappresentato e difeso, ricorre contro il COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (FR), in persona del Sindaco pro- tempore, come sopra rappresentato e difeso, per vedere riconoscere le mansioni superiori che afferma di aver svolto come dipendente di quel Comune, ai fini sia giuridici che economici;

– Che il ricorrente, già dipendente delle Feuovie dello Stato, è transitato in data 3.1.1994 al Comune di Isola del Liri ai sensi del D.P.C.M. n. 325/1988 e che l’Ente gli ha attribuito il trattamento economico e l’inquadramento nella VI qualifica funzionale del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;

– Che, secondo quanto dedotto, al ricorrente venivano peraltro assegnate, sin dal marzo 1994, le mansioni superiori di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI E GARE’, e tali mansioni superiori venivano riconosciute in vari atti formali (ordini di servizio, verbali di gara, ecc.), nonché con la delibera n. 390/197 della Giunta Municipale, che provvedeva ad individuare i responsabili degli Uffici e Servizi, assegnando all’interessato l’incarico di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTRATTI E PROVVEDITORATO";

– Che, ancora secondo quanto dedotto, le mansioni superiori svolte dal ricorrente presso l’Ente sono da ricondurre alla fascia "D" in conformità della declaratoria contrattuale (C.C.N.L. Enti Locali) e di quanto stabilito dal regolamento Organico dell’Ente che inquadra i Responsabili dei Servizi nella fascia "D";

– Che vengono pertanto dedotti la violazione di legge e l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione resistente, chiedendosi il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella fascia "D" del C.C.N.L. di categoria, a far data dal marzo 1994 o da altra data che sarà ritenuta di giustizia, con conseguente corresponsione delle relative differenze contributive e retributive;

– Che il Comune intimato si è costituito in giudizio, offendo un’ampia ricostruzione della dibattuta questione giuridica del riconoscimento delle mansioni superiori nell’ ambito del pubblico impiego e dei limiti posti, al riguardo, dalla giurisprudenza, essendo il riconoscimento delle mansioni superiori possibile solo in presenza dei presupposti della vacanza e disponibilità in pianta organica del posto di qualifica superiore rivendicato e di un atto formale di riconoscimento dell’incarico di svolgimento delle mansioni superiori;

– Che lo stesso Comune allega al giudizio la cronologia degli atti organizzativi e le norme di riferimento dei regolamenti comunali da cui deduce la non accoglibilità della pretesa del ricorrente;

– Che, osserva il Collegio, il contenzioso riguarda, in particolare, l’accertamento delle eventuali mansioni superiori svolte dall’interessato solo nel periodo compreso fra il marzo 1994 (indicato dallo stesso interessato) e il 10 novembre 1999, quando il Commissario straordinario del Comune non comprendeva il ricorrente nell’ambito dei funzionari nominati, a seguito di procedura concorsuale, a capo dei Settori, degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, affidando le mansioni relative all’attività contrattuale al Vice Segretario comunale, con atto prot. N. 20058, che il Comune riferisce essere ancora in vigore;

– Che, per il periodo di riferimento, gli atti formali di affidamento degli incarichi invocati dal ricorrente ai fini delle mansioni superiori e risultanti dall’attestato di servizio prodotto in atti del 31.07.2008 a firma del Responsabile del servizio "Personale ed Affari Generali" sono l’Ordine di Servizio del 10.03.1994 a firma del sindaco con il quale al ricorrente venivano assegnate le mansioni inerenti le procedure delle gare di appalto e contratti dell’Ente e la Delibera di G. M. n. 390 del 12.09.1997 che provvedeva ad individuare i responsabili degli Uffici e Servizi, assegnando al ricorrente l’incarico di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI E PROVVEDITORATO";

– Che né dai predetti atti né dalle diverse allegazioni al giudizio emergono certezze circa la vacanza del posto nel ruolo organico, in ogni caso necessaria ai fini del definitivo inquadramento del dipendente;

– Che, quanto alle differenze contributive e retributive spettanti anche in applicazione dell’ art. 36 della Costituzione, ritenuto dal Collegio direttamente applicabile nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché in applicazione dell’ art. 2041 cod. civ. sotto il profilo dell’ arricchimento senza causa della Pubblica Amministrazione, il Collegio deve prendere atto che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento comunale sugli uffici ed i servizi ed alla stregua della vigente normativa (che appare peraltro ricognitiva di un principio organizzativo generale preesistente) l’assegnazione degli incarichi in parola avveniva peraltro a titolo temporaneo e revocabile indipendentemente dalla qualifica posseduta dall’interessato;

– Che il ricorrente neppure allega idonei elementi probatori circa il reale, effettivo e prevalente svolgimento di specifiche mansioni superiori alle proprie, in conformità ai predetti atti organizzativi, ai fini del riconoscimento, pur nella perdurante incertezza giurisprudenziale, delle differenze contributive e stipendiali spettanti per gli specifici periodi così determinati;

– Che allo stato il ricorso deve pertanto essere respinto, ai sensi di cui in motivazione, e che sussistono tuttavia motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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