Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15742 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto del 18.07.2010 A.L. Denunciante nel procedimento a carico di:

N.F.:

Indagata per il reato di cui all’art. 646 c.p. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 07.08.09, con il quale il GIP presso il Tribunale di Terni aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale sopra indicato;

La ricorrente censura il decreto per omessa ed illogica motivazione, nonchè per violazione di legge in relazione all’art. 410 c.p.p. atteso che la persona offesa nel procedimento aveva proposto opposizione a norma dell’art. 409 c.p.p. esponendo le ragioni del ricorso ed indicando le indagini suppletive da svolgere;

Il GIP aveva proceduto ugualmente all’archiviazione, senza disporre l’udienza camerale;

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Si tratta di un motivo fondato.

Va premesso che la Giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ha statuito che nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice può procedere all’archiviazione, eventualmente anche "de plano" degli atti, previa motivazione specifica in ordine: a) – all’infondatezza della notizia di reato e b) – all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova addotti. Cassazione penale. sez. 4, 23 marzo 2007. n. 21544.

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice deve ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4, 21.02.2008 n. 19476).

Il provvedimento di archiviazione impugnato risulta censurabile perchè non ha motivato adeguatamente: a) – sia riguardo alla manifesta infondatezza della notizia "criminis", b) – sia riguardo alla omessa valutazione delle nuove investigazioni.

Invero la motivazione del Gip si esaurisce nella formula di stile "ritenuto che gli accertamenti procedurali sono stati tutti effettuati" del tutto inidonea a chiarire le ragioni della manifesta infondatezza della denuncia senza, per altro, prendere in alcuna considerazione le indagini suppletive richieste dalla parte opponente: – testi da escutere, con indicazione dei nomi, documentazione bancaria da acquisire;

Si tratta di una motivazione non con sentita in sede di esame dell’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, ove il giudice nel disporre l’archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate. Cassazione penale. sez. 6, 29 maggio 2008. n. 40593.

In presenza della specifica indicazione delle indagini suppletive ed in assenza di evidenti motivi di irrilevanza delle prove, si imponeva l’instaurazione del contraddittorio in conformità al principio consolidato per il quale: "A norma dell’art. 410 c.p.p., comma 1, l’opposizione della persona offesa dal reato – che è in sostanza una richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari – contro la richiesta di archiviazione è ammissibile se contiene l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Al riguardo, non possono costituire motivo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, neppure ove attengano a una valutazione prognostica dell’esito dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Con la conseguenza che, in presenza di un’ammissibile opposizione della persona offesa, il g.i.p. non può che fissare l’udienza in camera di consiglio per la discussione, mentre qualora proceda "de plano" all’archiviazione, senza cioè ricorrere al procedimento camerale, il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio. "Cassazione penale, sez. 4, 22 maggio 2008, n. 25585.

All’accertata violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 410 c.p.p., segue l’annullamento senza rinvio del procedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Terni il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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