T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3378 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ad una prima sommaria delibazione:

– Che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna l’atto n. 24528 del 13.12.2010, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della C.E. in sanatoria n. 23 del 16.3.1999, con facoltà di regolarizzazione previa acquisizione del parere rilasciato ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;

– Che il predetto atto, statuendo circa la illegittimità del titolo in sanatoria ed imponendo nuovi oneri procedurali all’interessata, manifesta comunque un contenuto lesivo che lo rende suscettibile d impugnazione davanti a questo giudice;

– Che l’impugnato intervento in autotutela risulta motivato dalla dichiarazione di "notevole interesse pubblico" dell’area di sedime dell’immobile ad opera del decreto in data 14.1.1997 del Ministro per i beni culturali d ambientali;

– Che su tale base il proprietario protempore dell’immobile, contestualmente alla domanda di sanatoria, aveva chiesto il parere del competente Ufficio preposto alla tutela del vincolo, parere peraltro poi ritenuto non necessario proprio dall’Amministrazione, sulla base di una risalente giurisprudenza, essendo state le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;

– Che la ricorrente deduce i vizi di eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta;

– Che il Collegio condivide il più recente orientamento giurisprudenziale sulla necessità di verificare la compatibilità del manufatto abusivo anche con i vincoli ambientali sopravvenuti, atteso che l’abuso edilizio configura una situazione di illecito permanente (connaturata all’immobile indipendentemente dalla sua circolazione giuridica) che né può pregiudicare il successivo perseguimento dell’interesse pubblico generale, né può generare qualsiasi affidamento;

– Che nella fattispecie in esame, peraltro, l’operato dell’Amministrazione configura i dedotti vizi di legittimità per difetto di potere, in particolare sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza e proporzionalità;

– Che l’Amministrazione pretende, infatti, di colpire un vizio di procedura risalente nel tempo ed in realtà addebitabile proprio alla stessa Amministrazione, imponendo impropriamente all’interessata un onere procedurale (la richiesta di parere ambientale mancante) indipendentemente dal previo accertamento della difformità sostanziale del manufatto dal vincolo, senza motivare circa la sussistenza delle condizioni per agire in autotutela e senza rispettare la garanzia procedurale della comunicazione di avvio del procedimento;

– Che la predetta considerazione consente di decidere il ricorso in senso favorevole con sentenza succintamente motivata indipendentemente dalla sussistenza di un danno grave ed irreparabile, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

– Che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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