Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15707 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le in persona del dr. Vito Monetti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione S.E., avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 23.2.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale il 28.4.2005, per i reati di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, ricettazione, lesioni personali volontarie e minaccia.

Deduce il ricorrente, con l’unico motivo, la mancanza e la contraddittorietà della sentenza impugnata in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale avrebbe privilegiato indebitamente la considerazione dei precedenti penali del ricorrente, senza tener conto delle sue condizioni di disagio sociale e personale, legate anche ad una situazione di tossicodipendenza.

Il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di merito correttamente motivato sulla congruità della pena inflitta all’imputato, in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali, ed essendo d’altra parte vaghe, generiche e prive di riferimenti processuali, le affermazioni del ricorrente sulle proprie condizioni personali, peraltro di per sè nemmeno meritevoli di particolare considerazione.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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