T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3377 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A – Che il ricorrente impugna l’atto n. 71903 del 3.12.2010 che archivia la domanda di rilascio del certificato di agibilità relativo all’immobile di proprietà;

B – Che l’impugnato diniego risulta motivato, essenzialmente, dalla circostanza che la richiesta non è riferita all’intero immobile considerato dalla concessione edilizia di riferimento;

C – Che viene dedotta l’illegittimità del predetto diniego per:

violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;

violazione degli artt. 24, 25 e 26 del DPR n. 380/2001 anche con riferimento all’art. 42 della Costituzione, eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti di fatto;

Violazione dell’art. 42 della Costituizone;

Violazione dell’art. 25 del DPR n. 380/2001 ed eccesso di potere sotto plurimi profili e carenza di motivazione;

D – Che il ricorso risulta prima facie fondato per il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea rappresentazione dei fatti, trattandosi di porzione di villetta a schiera dotata di una propria spiccata autonomia funzionale e non avendo il Comune allegato le specifiche ragioni che richiedono di estendere la domanda all’intero fabbricato;

E – Che la pregressa circostanza consente di decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato e del conseguente obbligo del Comune di pronunciarsi tempestivamente sulla domanda alla luce delle pregresse considerazioni;

F – Che l’accoglimento nei predetti termini consente di non soffermarsi sugli ulteriori profili di illegittimità discendenti dalla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità connessa all’imposizione di estendere la domanda di rilascio del certificato di agibilità anche alle porzioni di immobile estranei alla sfera di disponibilità del richiedente, salva la possibilità dell’Amministrazione di procedere d’ufficio agli ulteriori accertamenti eventualmente ritenuti necessari ai fini della verifica della sicurezza dell’immobile sotto il profilo statico;

G – Che sussistono tuttavia giustificate ragioni per compensare le spese fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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