Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

TTI Vito che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Roma, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da R.D., R.G. e L. L., assolveva R.G. dal reato sub A) per non aver commesso il fatto e per l’effetto eliminava la relativa pena determinando quella del residuo reato, con le riconosciute attenuanti generiche, in un anno quattro mesi di reclusione ed Euro 400 di multa; dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. D. in ordine al reato sub B) a norma dell’art. 649 c.p.p. ed eliminava la relativa pena determinando quella per i residui reati in due anni di reclusione ed Euro 1.300 di multa; assolveva L. L. dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Confermava nel resto la decisione impugnata, con la quale R. G. era stato dichiarato colpevole di ricettazione (capo B) di una pala meccanica provento di furto commesso il (OMISSIS) in danno di I.F. e R.D. era stato dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione di cui ai capi A, C, D ed E. La Corte territoriale escludeva che il fatto di cui al capo A (relativo al rinvenimento nel piazzale di pertinenza dell’imputato di autocarro FIAT 330/36 compendio di furto dopo avervi apposto le targhe di altro autocarro di proprietà del figlio) potesse essere qualificato come favoreggiamento a norma dell’art. 379 c.p.;

confermava il giudizio di responsabilità nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità di R.D. per la ricettazione di cui al capo C) perchè la fattura esibita da C. rendeva certo che egli aveva venduto la pala meccanica FIAT Allis, risultata essere provento di furto; per quella di cui al capo D) sulla scorta della testimonianza del Brig. Ca., il quale ha ricordato di aver rinvenuto la pala meccanica FIAT Hitachi su segnalazione di R.G. il quale al dibattimento ha sostanzialmente confermato tali accadimenti; per la ricettazione di cui al capo E) la prova della ricettazione della pala meccanica FIAT Allis scaturisce, sotto il profilo oggettivo per le ammissioni dello stesso imputato e sotto quello soggettivo per la circostanza che il mezzo era stato occultato in altra parte del fondo di C.. La reiterazione delle condotte e la provata consapevolezza della provenienza illecita escludevano che i fatti potessero essere qualificati come contravvenzione a norma dell’art. 712 c.p.. Quanto al delitto di cui al capo B. la responsabilità di R.G. scaturiva dalle dichiarazioni testimoniali di c.a. il quale ha rammentato che era stato proprio il ricorrente a rassicuralo dicendogli che la pala meccanica "Venieri" era di sua proprietà.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) R.D.: – relativamente al capo A per insufficienza ed illogicità della motivazione, perchè a fronte dello specifico motivo di appello con il quale si rammentava che era stato G. a chiedere all’imputato il favore di poter parcheggiare l’autocarro e di prestargli delle targhe, ha escluso la ricorrenza della fattispecie del favoreggiamento reale senza tenere conto dell’insussistenza del dolo specifico; – relativamente al capo C) per illogicità e contraddittorietà della motivazione perchè gi argomenti addotti dalla sentenza impugnata non riguardano in alcun modo la consapevolezza della provenienza furtiva del bene; – relativamente al capo D, per violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4 perchè le dichiarazioni de relato del Brig. Ca. sono inutilizzabili anche nella parte in cui hanno riferito di quanto appreso da R.G.; relativamente al capo E, per insufficienza e illogicità della motivazione, perchè la consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo viene desunta solo sulla base del presunto occultamento della pala meccanica, che comunque sarebbe riferibile a C. e non a R.; – violazione degli artt. 648 e 712 c.p. perchè comunque, in difetto di prova della consapevolezza dell’illecita provenienza, i fatti dovevano essere ricondotti all’ipotesi contravvenzionale;

2) R.G.: – omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza da delitto della pala meccanica, perchè anche a voler ammettere che egli abbia detto a c. che il mezzo era di sua proprietà, tanto non può valere a provare la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione; – eventualmente la sua condotta potrebbe essere inquadrata nella diversa fattispecie di cui all’art. 379 c.p..
Motivi della decisione

1. Ricorso nell’interesse di R.D.:

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè la finalità dell’ingiusto profitto è stata desunta, con ragionamento non manifestamente illogico (e quindi non censurabile in questa sede), dalle circostanze del rinvenimento del veicolo (che montava targhe nella disponibilità del ricorrente) e quindi dal conseguente rischio cui si era esposto cui è stata connessa la finalità di profitto.

Va ribadito che "nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico richiesto per il secondo e non per il primo reato (Cass. Sez. 2, 6-23.12.2005 n. 47171; Cass. Sez. 6, 21.2-18.3.1994 n. 3407.

Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all’art. 648 bis cod. pen., allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa. Ne consegue che, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed escluso quello d favoreggiamento reale. (Cass. Sez. 2, 27.9-24.11.1994 n. 11709).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata desume la consapevolezza della provenienza delittuosa della pala meccanica di cui al capo C dalla concatenazione degli elementi di natura fattuale. La circostanza che l’imputato abbia emesso fattura per la vendita del mezzo al C. è stata correttamente valutata come prova certa della disponibilità della pala meccanica mentre l’accertata provenienza da furto, in assenza di giustificazioni alternative, vale come elemento indiziario dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale (Cass. SU, 26.11.09-30.3.2010 n. 12433).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è anch’ esso manifestamente infondato perchè le dichiarazioni del Brig. Ca. sono utilizzabili per la parte in cui ha riferito il dato storico del rinvenimento della pala meccanica rubata su segnalazione di R. G.; la Corte territoriale ha dato quindi atto che lo stesso R. al dibattimento ha riconosciuto di aver segnalato la pala meccanica e la relazione della stessa con il padre. Il ricorrente non critica tale parte della motivazione che quindi rimane come valido argomento giustificativo della decisione adottata.

1.4. In relazione alla ricettazione di cui al capo E, la sentenza impugnata fa riferimento alle spontanee dichiarazioni rese al dibattimento dall’imputato, che sono state valutate congiuntamente alla circostanza che anche questa pala era stata rinvenuta sul fondo del C.. La denuncia di "travisamento" è dedotta in maniera inammissibile, perchè riferita alla valutazione che la Corte territoriale ha effettuato del medesimo materiale probatorio, valutazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

1.5. L’ultimo motivo è subordinato ed è ancora manifestamente infondato. Avendo giustificato il convincimento il consapevolezza della provenienza da delitto dei veicoli, la Corte territoriale non poteva procedere alla chiesta derubricazione nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p..

2. Ricorso di R.G.:

2.1. il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha infatti giustificato il convincimento della consapevolezza dell’imputato in ordine all’illecita provenienza della pala meccanica; lo stesso ricorrente riconosce che c. ha riferito di avere accettato il rimessaggio del mezzo perchè tranquillizzato dalle assicurazioni dell’imputato sulla proprietà della macchina;

2.2. il secondo motivo è inammissibile perchè per la prima volta in questa sede pone la questione sulla qualificazione del fatto come favoreggiamento reale, questione che non può essere esaminata involgendo valutazioni di merito sull’elemento soggettivo.

3. I ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono essere in conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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