Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15705 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

TTI Vito che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30 aprile 2010, la Corte d’Appello di Ancona, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Fermo appellata da P.S., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione di autovettura Porche 911 provento di furto commesso in (OMISSIS) e condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione e seicento Euro di multa.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle stesse ammissioni dell’imputato, che riconosceva di aver ricevuto il veicolo in pagamento di un debito di gioco, e delle obiettive condizioni del veicolo (disponibilità di chiave di accensione non originale; manomissione del blocco di accensione;

forzatura della serratura dello sportello sinistro; evidente contraffazione della lamiera dove era impresso il numero di telaio).

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perchè si è partiti dal presupposto che il prevenuto "non potesse non sapere", senza tenere in debito conto il contesto in cui il veicolo è stato ricevuto, dal quale è conseguente ritenere che egli non abbia applicato le dovute accortezze, sicchè l’assunto motivazionale è frutto di una mera opzione interpretativa di alcuni dati fattuali che però non forniscono una chiara prova della consapevolezza dell’illecita provenienza del veicolo. Il fatto può essere diversamente qualificato come ipotesi di cui all’art. 712 c.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata non ha trascurato di considerare il contesto nel quale la traditio dell’autovettura, secondo la versione difensiva, sarebbe avvenuta.

L’ha analizzato e ne ha dedotto, con motivazione che il ricorrente non critica, la sussistenza di un possesso connotato dalle caratteristiche di stabilità. Il ricorso limita la sua critica ai successivi passaggi argomentativi con i quali si è offerta congrua giustificazione del convincimento della consapevolezza della provenienza illecita attraverso la considerazione di una serie grave precisa e concordante di elementi probatori che non sono specificamente criticati nella loro valenza indiziaria. L’assunto difensivo, secondo il quale la Corte territoriale è partita dal presupposto che il prevenuto "non poteva non sapere", è formulato in maniera generica, perchè la doglianza è proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Non si verte in ipotesi di "mera opzione interpretativa di alcuni dati fattuali" ma di attento esame di elementi di natura indiziaria che, in quanto non contestati nella loro specifica valenza di gravità di precisione e di concordanza, resistono come valido sostegno della decisione adottata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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