T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3375 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I sig.ri B. e G.T., C.C. e G.S. sono proprietari di un terreno di 2.000 mq., acquistato nel 1998.

Con determinazione dirigenziale 20.5.2002 n. 1103 l’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio XIII del Comune di Roma, nel cui territorio insiste l’area, ha riscontrato che il terreno fa parte di un più ampio appezzamento di 8.000 mq., abusivamente frazionato. Ha pertanto ingiunto a tutti i proprietari dei lotti il divieto di disporre dei suoli e delle opere indicate, con acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune entro novanta giorni dalla notifica.

I sig.ri T., C. e G. contestano il provvedimento in giudizio. Deducono la nullità dell’atto, perché non notificato a tutti i responsabili della lottizzazione (in particolare, non è stato notificato a Luca Bittoni, comproprietario di uno dei lotti).

Eccepiscono, inoltre, la prescrizione dell’azione amministrativa, giacché l’evento lottizzatorio risale almeno al 1991. Esso sarebbe stato peraltro autorizzato dal Comune, avallando la conciliazione tra gli allora comproprietari e la conseguente divisione del terreno in quote.

Sostengono, comunque, che le opere edilizie realizzate su alcuni dei lotti e lo stesso frazionamento non concretano circostanze inequivoche tali da denotare un intento di lottizzazione illegale, di cui essi si dichiarano peraltro non responsabili in quanto da imputare ai precedenti proprietari.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha controdedotto rilevando che le circostanze lottizzatorie sono state accertate secondo le evidenze del preambolo provvedi mentale.

I ricorrenti hanno ribadito le loro deduzioni con memoria conclusiva.

La causa è passata in decisione all’udienza del 27 gennaio 2011.
Motivi della decisione

L’art. 18 della legge n. 47/1985 – oggi art. 30 del D.P.R. n. 380/01 – disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva. Ricorre la lottizzazione abusiva c.d. "materiale" con la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione. Si ha invece lottizzazione abusiva "formale" o "cartolare" – secondo l’interpretazione della norma data dalla giurisprudenza amministrativa – quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita – o altri atti equiparati – del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio.

Pertanto, secondo la normativa di riferimento, la lottizzazione cartolare, per essere ricompresa nella lottizzazione abusiva, deve consistere in un illecito frazionamento di lotti, che risulti preordinato in modo non equivoco a fini di edificazione, sia pure sulla base di una serie di indizi (dimensioni dei lotti compravenduti, attività svolta dagli acquirenti, prossimità dei lotti a località residenziali o turistiche.).

Costituiscono quindi lottizzazione abusiva i casi di alienazione e frazionamento di lotti in cui traspaiono elementi di per sé rivelatori della utilizzabilità del terreno – per le oggettive modalità di frazionamento e per la non contestata contiguità ad assi viari di collegamento e ad insediamenti abitativi preesistenti – solo per finalità edificatorie.

In fattispecie l’originario appezzamento di 8.000 mq. risulta essere stato ceduto dagli originari proprietari – sig.ri F. e S.B. e sig.ra A.M. – previo frazionamento catastale in sette piccoli lotti, di 1.000 mq. i primi sei, di 2.000 mq. il settimo. La destinazione della zona è agricola. Orbene, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche relative alle zone agricole, i frazionamenti hanno distribuito il terreno in sub unità troppo esigue per poter essere adibite per scopi di agricoltura, sia per finalità produttive, sia per la realizzazione di annessi agrari.

Su alcuni dei lotti, in particolare sul lotto appartenente ai ricorrenti, sono state realizzate costruzioni che per caratteristiche intrinseche appaiono destinate a fini residenziali o di soggiorno. Per quanto concerne lo stato dei luoghi, la superficie totale è marcata da pali e rete metallica di recinzione, mentre una strada interpoderale interna permette l’accesso ai singoli lotti, recintati o delimitati.

Nel caso in esame, dunque, l’abuso risulta tanto da intervenuti frazionamenti catastali, quanto dalla semplice esistenza di una lottizzazione inequivocabilmente edificatoria, non richiedendosi alcuna ulteriore attività accertativa da parte del Comune circa la sussistenza – peraltro assai difficilmente dimostrabile – di un intento soggettivo edificatorio sia da parte degli attuali proprietari, che dei loro dante causa alienanti. (Cons. St., IV, 11.10.2006 n. 6060; T.A.R. Lazio, II, 5.3.2009 n. 2306).

Non è esatta, peraltro, la ricostruzione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, la quale fa risalire il frazionamento alla conciliazione tra comproprietari avvenuta nel 1991, per poi eccepire la prescrizione dell’azione amministrativa e l’acquiescenza dell’Amministrazione comunale che avallò l’atto conciliativo. L’evento attiene alla composizione conciliativa di una lite in data 21.6.1991, la quale aveva realizzato non un frazionamento, bensì soltanto un regime di comunione "pro diviso" in quattro quote di proprietà, mentre la frammentazione del fondo in sub unità è avvenuta in successivi momenti separati, attraverso le cessioni di singoli lotti. Peraltro la prescrizione non è istituto adattabile alle procedure amministrative.

La legittimità del provvedimento e la sua validità non sono compromesse dalla mancata notifica ad alcuno dei responsabili della lottizzazione.

Da quanto premesso consegue giudizio d’infondatezza dell’impugnativa, che va respinta.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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