Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24 maggio 2010, la Corte d’Appello di Ancona, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto appellata da S.G., dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo B perchè estinta per prescrizione; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale S. era stato dichiarato colpevole di ricettazione di cinque autoradio e pannelli di autovetture e condannato alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 1.500 di multa.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’accertato possesso dei beni provenienti da furti che, per le loro caratteristiche (fili recisi e pendenti, assenza di imballaggi, disponibilità di arnesi) dimostravano la piena consapevolezza della provenienza delittuosa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 648 c.p., comma 2 nonchè omessa motivazione sul punto, per avere la Corte di appello ignorato lo specifico motivo di appello con il quale si era chiesto il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto; – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) nonchè omessa motivazione in ordine alla mancata considerazione della richiesta delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con l’atto di appello il difensore dell’imputato aveva specificamente invocato il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.p. ed aveva spiegato le ragioni per le quali, ad avviso dell’appellante, ricorrevano i presupposti per ritenere la particolare tenuità del fatto ovvero per ritenere meritevolezza delle attenuanti generiche.

La sentenza, pur avendo dato atto della proposizione di tali richieste, le ha disattese senza motivare.

Se ne impone quindi l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia perchè, nella piena libertà di determinazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo giudizio sui punti indicati nel rispetto dell’indicato principio di diritto, ferma la statuizione sulla responsabilità, ormai definitiva.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulla chiesta attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. e sulle chieste attenuanti generiche e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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