Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 15675 Diritti della personalità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza de Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago, che ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Isola della Scala, per violazione del divieto di pubblicazione di dati sensibili e lesione dell’onore relativamente alla pubblicazione della Delib. Giunta n. 206 del 2004.

Il Comune di Isola della Scala resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 22, comma 8, che fa divieto ai soggetti pubblici di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute, assumendo che la contestata pubblicazione della delibera di giunta, facendo riferimento a "oggettive difficoltà all’uso del computer per problemi alla vista", avrebbe violato tale divieto.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha ampiamente e congruamente motivato (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) sul perchè, a suo avviso, non ricorra la lamentata violazione dell’art. 22, correttamente interpretato in diritto. Non compete al giudice di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, censurare la congruità della suddetta motivazione in fatto.

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il riferimento ai suoi "problemi alla vista" non fosse idoneo a rivelare un dato sensibile.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile. Il giudice di merito ritiene che il riferimento ai "problemi alla vista" non sia sufficiente ad identificare con precisione lo stato di salute dell’attore, cosicchè il dato non potrebbe ritenersi "sensibile", essendo a tutti noto, nell’ambiente di lavoro, che il T. portasse gli occhiali. Si tratta di una congrua motivazione in fatto, cui evidentemente non può sovrapporsene – come sostanzialmente richiede il ricorrente – una diversa da parte del giudice di legittimità. 4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lettere d) e m), il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ritiene che un dato non possa ritenersi sensibile se già noto.

4.1.- Il terzo motivo è fondato, ma comporta solamente la correzione della motivazione. L’assunto del giudice di merito, secondo cui un dato non può ritenersi sensibile se già noto, è erroneo, ma ciò non toglie che nella specie non si è di fronte ad un dato sensibile ma ad un dato personale in quanto la delibera – secondo la non censurabile motivazione in fatto dello stesso giudice – fa riferimento ad una caratteristica personale del T. e non è idonea a rivelare lo specifico stato di salute dell’interessato.

5.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 11, 20 e art. 22, commi 3 e 9, del D.Lgs., relativi al trattamento e alla diffusione dei dati sensibili.

5.1.- I quarto motivo è inammissibile, dovendo ritenersi – per quanto affermato sub 3.1. – che nella specie non si tratti di dato sensibile ma di dato personale.

6.- Con il quinto motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura l’affermazione secondo la quale la richiesta di risarcimento del danno per la diffamazione sarebbe stata definita transattivamente in sede di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro.

6.1.- Il quinto motivo è inammissibile, sia perchè la sentenza esclude in fatto la lamentata lesione dell’onore (ed in tale parte non è oggetto di censura), sia perchè il mezzo difetta comunque di autosufficienza, non essendo riportato il testo dell’accordo conciliativo.

7.- Il ricorso principale va pertanto rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato, con la condanna del T. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.400, di cui Euro 2.200 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.400,00 di cui Euro 2.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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