Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15703 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27 aprile 2009, la Corte d’Appello di Catania, 1A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di Acireale appellata da P.R., riduceva la pena allo stesso inflitta ad un anno quattro mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa; confermava nel resto la decisione impugnata con la quale questi era stato dichiarato colpevole di falsificazione e ricettazione di carta di identità, denunciata smarrita il 2.9.2002.

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio perchè notificato al domicilio eletto, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’accertamento della falsità della carta di identità rinvenuta in suo possesso al momento dell’arresto.

Ricorrevano i presupposti per ritenere la particolare tenuità della ricettazione ed in conseguenza la pena poteva essere ridotta.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), perchè al momento della notifica ex art. 415-bis c.p.p. presso la Casa Circondariale di Agrigento eleggeva domicilio presso la propria abitazione e nominava difensore di fiducia; tuttavia al momento della notifica del decreto di citazione i suoi conviventi dichiaravano che egli si trovava in stato di detenzione, sicchè la notifica è stata omessa. Peraltro la personalità e le inclinazioni soggettive dell’imputato vanno valutate con riferimento alla capacità a delinquere; inoltre non si è tenuto conto della finalità rieducativi della pena.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che il 13.2.2003 il ricorrente veniva privato della libertà personale in ottemperanza a ordine di esecuzione per una pena residua di tre anni cinque mesi quindici giorni di reclusione. In tale circostanza gli veniva sequestrata la carta di identità per cui è processo. Il P.M. era quindi consapevole dello stato di detenzione, tanto che l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. venne notificato in carcere. In quel contesto e mentre ancora era detenuto in espiazione pena, l’imputato compilò uno stampato con il quale nominava il difensore e dichiarava il proprio domicilio (impropriamente lo stampato indica "elegge domicilio") in via (OMISSIS).

Erroneamente il decreto di citazione a giudizio, nonostante la evidente conoscenza dello stato di detenzione, veniva notificato vanamente al domicilio dichiarato (ancora erroneamente indicato come eletto) e, avendo l’ufficiale giudiziario dato atto che da informazioni assunte in loco il P. risultava sconosciuto, si procedeva a notifica a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Va stabilito il principio di diritto secondo il quale "a norma dell’art. 156 cod. proc. pen.,la notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto, deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica ed ancorchè vi sia stata dichiarazione di domicilio (cfr. Cass. Sez. 6, 20.3.2009 n. 20459).

L’omessa citazione, in quanto costituente nullità assoluta ed insanabile a norma dell’art. 179 c.p.p., comporta la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di Catania per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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